I permessi sono un diritto del personale scolastico. Tuttavia, alcune tipologie potrebbero spettare solo al personale docente o ATA a tempo indeterminato, mentre per i precari non valgono. A seguito di diversi quesiti, facciamo chiarezza su quali sono i permessi che spettano al personale a tempo determinato.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, destinati al personale della scuola a tempo determinato, questi sono:
– tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
– 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)
– 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).
Tali permessi non riducono ferie e tredicesima.
Generalmente, il permesso viene utilizzato in giorni diversi della settimana.
Per quanto riguarda invece i permessi non retribuiti per il personale assunto a tempo determinato, possiamo suddividerli in:
– Sei giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per motivi personali e familiari. Si badi bene, che il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato.
– Otto giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per partecipazione a concorsi ed esami.
Anche i precari hanno diritto a 150 ore di permesso per diritto allo studio.
Nello specifico, il permesso può essere richiesto per la partecipazione a:
• corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per
l’insegnamento su posti di sostegno;
• corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;
• corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, e quindi, occorre consultare anche il contratto decentrato regionale.
Il dirigente scolastico garantisce, ricorda anche la Flc Cgil, che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro per facilitare e favorire la partecipazione ad attività di studio e formazione, come riporta lart. 64 del CCNL 2006/2009, confermata dal nuovo CCNL.
La domanda è da indirizzare all’UST, per il tramite del capo d’Istituto, entro il 15 novembre di ogni anno, salvo diversa scadenza prevista a livello regionale.
Ricordiamo infine che i precari possono utilizzare anche i permessi brevi, ovvero possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina.
Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale, quindi 36 ore per il personale ATA, invece per i docenti 18, 24 o 25.
La Legge di bilancio 2025 approvata dal Governo contiene disposizioni apprezzabili, come l’innalzamento della soglia…
Si discute molto di educazione alla pace, ma nelle ultime settimane la cronaca ha fatto…
Anche oggi, come faccio da ormai molto tempo, mi è capitato di leggere un vostro…
Meno soldi per le armi, più finanziamenti per la scuola, la sanità e la lotta…
Il regista napoletano Paolo Sorrentino, che ha diretto il film "Parthenope", al momento nelle sale…
L'ascolto attivo a scuola è una pratica che incoraggia gli studenti a partecipare in modo…