Il percettore di NASpI può svolgere un’attività lavorativa (ad esempio, accettare una supplenza): è infatti possible il cumulo tra l’indennità di disoccupazione in questione e i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma.
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all’articolo 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
L’assicurato ha però l’obbligo comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione della NASpI con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal suddetto decreto legislativo.
Con Messaggio numero 1414 del 9 aprile 2024, l’INPS riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
In particolare:
Per quanto riguarda invece le prestazioni di lavoro occasionale, queste sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro; in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.
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