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Precari scuola, conviene richiedere la NASpI entro 8 giorni dalla scadenza del contratto

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I docenti e ATA con contratto scaduto il 30 giugno possono presentare domanda di NASpI, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Si tratta dell’indennità mensile di disoccupazione, erogata in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria.

Per ottenerla, è necessario inoltrare apposita istanza all’INPS.

Chi può richiederla

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Possono dunque richiederla anche i precari della scuola, al cessare del loro contratto di supplenza.

Chi non può richiederla

Non possono invece accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

La prima settimana non è pagata

L’indennità di disoccupazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.

Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge, vale a dire entro 68 giorni dalla conclusione del contratto di lavoro.

La prima settimana di disoccupazione, per chi ha presentato domanda nei primi 8 giorni, non è dunque indennizzata e neanche coperta da contribuzione figurativa. Si tratta del “periodo di carenza”, previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 22 del 2015.

Come richiederla

Con messaggio n. 3388 del 28 settembre 2023 l’INPS ha comunicato che, in ottica di semplificazione e proattività, nell’ambito degli interventi finanziati con il PNRR, è stata realizzata e resa disponibile la nuova domanda di disoccupazione online per il cittadino.

Il servizio, dotato di un’interfaccia molto semplice, indirizza il lavoratore alla prestazione della NASpI ovvero della DIS-COLL, in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa.

Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI e DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI e DIS-COLL – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).