Personale

Precari scuola, formazione obbligatoria sul sostegno ma nessuna carta docente. Molti doveri e pochi diritti

I docenti precari hanno molte incombenze, ma pochi riconoscimenti. A seguire una riflessione sul tema.

No carta docente

Alla luce della nota ministeriale sul corso di formazione da 25 ore sui temi dell’inclusione e del sostegno, che estende la formazione – si legge nella nota del Mi – ai docenti a tempo determinato, con contratto annuale, laddove impegnati nelle classi con alunni con disabilità, e quindi coinvolti a pieno titolo nella progettazione educativo-didattica e nelle attività collegiali, si pone ancora una volta l’interrogativo: perché, a fronte di molte incombenze, anche giuste, come questa relativa al potenziamento delle competenze sul sostegno, i docenti precari vengono poi delegittimati da provvedimenti discriminatori come l’esclusione dalla carta docente?

Un tema, questo, più volte rilanciato anche dai sindacati.

SCARICA LA NOTA 0027622 del 6 settembre

No accesso al concorso per dirigente tecnico

E non è il primo né il solo diritto che viene negato loro. Pensiamo ad esempio all’accesso ai concorsi. Nel caso del concorso per dirigente tecnico, il requisito di partecipazione richiesto per il personale docente ed educativo, è la conferma in ruolo, insieme a un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni. Insomma, se si lavora da 10 anni in ruolo, è consentito accedere al concorso, ma se in quei 10 anni si è insegnato da precari, allora la porta d’accesso è sbarrata. Oltre al danno, la beffa.

No permesso studio per prepararsi ai concorsi

O ancora, in merito alle 150 ore di permesso retribuito per motivi di studio ricordiamo che i docenti che durante lo svolgimento di una supplenza volessero prepararsi a un concorso per entrare in ruolo, non possono farlo, in quanto la normativa sulle 150 ore stabilisce che le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, ma non spettano per l’attività di studio.

Carla Virzì

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