Dopo la pronuncia della Corte Europea, anche la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze (ex multis, n. 19319/2022) depositate il 15 giugno 2022, ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni in favore dei docenti di religione.
Gli insegnanti di religione sono stati assunti in ruolo in applicazione della legge n.186/2003, in base alla quale veniva indetto un concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
I posti da destinare alle immissioni in ruolo erano pari al 70% dei posti disponibili (dunque non sulla totalità dei posti vacanti).
Sempre la stessa legge aveva stabilito che si sarebbero dovuti tenere concorsi per titoli ed esami, con frequenza triennale.
Si tratta dunque della stessa regola stabilita dalla legge n. 124/1999 (che riguarda tutte le altre discipline), che ugualmente prevede che “i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale.
La Corte Europea con la nota “sentenza Mascolo” del 26 novembre 2014 aveva bacchettato lo Stato italiano per l’abuso nel ricorso al contratto a termine nel settore scuola, proprio perché aveva accertato che i concorsi non venivano più indetti da oltre 10 anni, preferendo così lasciare nel precariato migliaia di docenti.
Tuttavia, come si ricorderà, non aveva imposto la stabilizzazione dei precari, lasciando allo Stato la possibilità di scegliere se procedere a nuove assunzioni o al risarcimento dei danni.
Veniva così approvata la l.n. 107/2015, che stabiliva sì un piano straordinario di assunzioni, ma non risolveva il problema, in quanto le assunzioni non riguardavano né il personale Ata, né il personale educativo.
Per quanto riguarda i docenti curriculari, venivano lasciati fuori i docenti della scuola dell’infanzia e gli insegnanti di religione.
La Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla questione specifica dei docenti di religione, con sentenza del 13 gennaio 2022, pur dando atto della particolarità dell’insegnamento della religione, invitava comunque il Giudice nazionale a fare di tutto, anche in via interpretativa, per garantire la piena efficacia della direttiva europea e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.
Secondo la Cassazione, il Ministero, non avendo rispettato l’obbligo di indire concorsi con cadenza triennale (l’ultimo c’è stato nel 2004), ha realizzato un abuso “lesivo dell’accordo quadro” europeo sul contratto a tempo determinato.
Tale abuso si realizza anche quando gli incarichi non sono continuativi.
Anzi, in questo caso, l’abuso “riveste particolare gravità”, in quanto l’interessato “resta per una o più annualità senza lavoro”.
Pertanto, se dopo il terzo incarico annuale non è stato indetto alcun concorso, si matura il diritto al risarcimento del danno “eurounitario”.
Secondo la Corte di Cassazione, l’indizione del concorso determina l’interruzione dell’inadempimento datoriale (dunque, in pratica, la fine dell’abuso).
Ciò non toglie però che ciò riguarda solo il futuro e il docente potrà sempre rivendicare il danno per il periodo passato.
Inoltre, il danno deve essere riconosciuto anche qualora il docente dovesse ottenere l’immissione in ruolo in seguito di un concorso vero e proprio, piuttosto che con “procedure connotate da automaticità”.
La Corte ha così confermato il maxirisarcimento già riconosciuto ai docenti di religione dalla Corte d’appello, condannando per di più il Ministero al pagamento delle spese processuali.
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