In che modo i precari della scuola sono tenuti in conto dal recente DL 36, convertito nella Legge 79/2022? Ricordiamo le misure introdotte dal ministro Bianchi e che l’attuale Governo Meloni in gran parte recepirà, trattandosi di riforme legate ai fondi del Pnrr.
In premessa, va detto che la procedura ordinaria che porta all’immissione in ruolo, e dunque al contratto a tempo indeterminato, si articola in: abilitazione più concorso più anno di prova. Ma i docenti precari spesso sono tali in quanto privi di abilitazione. Dunque, cosa prevede la norma per loro?
Accesso al concorso anche per i precari
Sebbene la procedura ordinaria preveda che l’accesso al concorso (finalizzato all’immissione in ruolo) riguardi chi dovesse abilitarsi all’insegnamento con il famoso percorso da 60 crediti, il cui dettaglio sarà precisato dall’imminente Dpcm (che era atteso, al massimo, per lo scorso 31 luglio), il DL 36 offre un’opportunità anche agli insegnanti precari, stabilendo quanto segue:
Per la copertura dei posti comuni e dei posti di insegnante tecnico pratico la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
Questi docenti, qualora vincessero il concorso, cosa dovranno fare? Conseguire i 30 crediti.
I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato con successo alla procedura concorsuale, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto.
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
E i precari che non avessero i 3 anni di insegnamento?
Per un periodo transitorio, il DL 36 concede un’opportunità anche ai docenti che non avessero i 3 anni di insegnamento ma che in compenso avessero acquisito crediti utili.
In particolare si stabilisce quanto segue:
Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono ammessi a partecipare anche coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.