Le ultime settimane hanno portato buone nuove per i tanti precari della scuola: a fornirle, però, non è stato il Governo, che nel decreto legge 36 li ha considerati solo con una corsia preferenziale per arrivare a svolgere il concorso pubblico mettendoli di fatto sullo stesso piano dei neo-laureati. Diverse aperture importanti e autorevoli sono arrivate dai palazzi di giustizia.
È di pochi giorni fa l’ordinanza della Corte di Giustizia europea che ha dato il via libera alla Carta dei docenti da 500 euro annui per l’aggiornamento professionale anche ai docenti precari: una posizione che segue, tra l’altro, quelle già favorevoli del Consiglio di Stato sui precari di religione cattolica.
È di inizio 2022 un’altra importante presa di posizione da parte della Corte di Giustizie europea: quella di difformità dello Stato italiano rispetto alla direttiva n. 70 del 1999 che combatte l’abuso dei contratti a termine nei Paesi membri. La questione della reiterazione ingiustificata di assunzioni e licenziamenti annuali su posti vacanti – posta dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del febbraio 2019 – ora comincia a produrre i primi frutti attraverso dei maxi-risarcimenti sanciti dai giudici del lavoro italiani.
Su questi temi, La Tecnica della Scuola ha intervistato Orazio Ruscica, segretario nazionale Snadir e neo presidente nazionale della Federazione Gilda-Unams.
Professore Ruscica, la sentenza n. 2893 del 25 maggio del Tribunale di Napoli sembrerebbe volere adottare anche in Italia quel senso eurounitario di gestione dei supplenti storici: è così?
Considerando le indicazioni della Cassazione e della vigente normativa, il risarcimento del lavoratore deve consistere in una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ma è del tutto evidente che il risarcimento tra un minimo di 2,5 mensilità (per un periodo limitato di abuso di contratti a tempo determinato) e di 12 mensilità (per una azione continuata ultradecennale di abusiva reiterazione di contratti a termine) risulta non proporzionato.
Questo significa che in Italia sta per cadere il limite massimo di 12 mensilità come risarcimento del danno da ingiusta precarizzazione?
Il criterio dell’anzianità di servizio risponde certamente alla condizione del lavoratore precario, considerato che, nel caso degli insegnanti di religione, molti arrivano alla pensione con contratti a tempo determinato pur avendo insegnato per l’intera vita professionale su cattedre vacanti e disponibili sull’organico di diritto.
Quindi, per fare un esempio, un docente della secondaria con 15 anni di precariato alle spalle quanto andrebbe a prendere come risarcimento?
Una quantificazione non è facile in quanto la situazione lavorativa dei docenti di religione è diversa l’una dall’altra. Spetta al Giudice la quantificazione, tenendo conto che la misura sanzionatoria deve essere efficace per contrastare l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato.
I precari come hanno reagito alla sentenza partenopea?
Ricordiamo che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2893 del 25 maggio scorso è derivata da quella emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea il 13 gennaio 2022. Il Giudice italiano adito aveva infatti sospeso il giudizio e aveva posto una questione interpretativa pregiudiziale alla Corte europea la quale ha riconosciuto la discriminante condizione dei docenti di religione precari, esplicitamente esclusi dalle procedure di stabilizzazione attuate per i precari delle altre discipline dalla legge n. 107/2015.
I supplenti di religione stanno aderendo ai ricorsi?
I docenti di religione precari hanno compreso l’importanza della sentenza europea che sancisce la loro ingiusta condizione e stanno aderendo, ancora più numerosi, in diverse migliaia, ai ricorsi.
Quanto tempo potrebbe passare dall’avvio del ricorso in tribunale all’assegnazione della somma risarcitoria da parte dello Stato?
Al momento si è in attesa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale napoletano, poi i nostri avvocati procederanno per dare attuazione alla fase successiva di quantificazione e liquidazione dei risarcimenti.
Secondo lei potrebbero esservi delle novità positive anche sul fronte delle assunzioni dei precari storici?
La sentenza del Tribunale di Napoli sottolinea più volte la mancata attuazione della legge n. 186/2003 nella parte in cui prevedeva concorsi triennali. Sono trascorsi da allora quasi venti anni.
Il Governo Draghi, come accadde a quello Pd nel 2015, potrebbe a questo punto decidere di stabilizzare i supplenti con oltre 36 mesi di servizio prescindendo dalle graduatorie dove sono collocati: ci sono speranze anche per quelli di religione?
Gli insegnanti di religione hanno subito una precarizzazione determinata da un perdurante inadempimento della Pubblica Amministrazione, sarebbe pertanto giusto e saggio da parte del Governo che anche per loro si aprisse la prospettiva di una procedura di assunzione straordinaria, come è già avvenuto per i precari delle altre discipline, con la legge n. 107/2015, per riconoscere il valore dell’esperienza professionale maturata da questi docenti nei tanti anni trascorsi nella scuola.
Cosa potrebbe accadere per i 15mila docenti precari di religione al palo da orami 20 anni, per via del concorso riservato che rimane un miraggio?
Le forze politiche di ieri e di oggi faticano a comprendere la realtà della scuola. Si accetta di continuare a soccombere davanti ai Tribunali e di corrispondere risarcimenti pur di non assumere: è una scelta che non risponde a nessuna logica. Le procedure di assunzione dei precari andrebbero semplificate e invece sono una corsa ad ostacoli.
Cosa devono ancora dimostrare questi docenti?
Sono in servizio da anni – anche da 15, 20 e a volte 25 anni – e nell’ultimo periodo, quello della pandemia, hanno dimostrato di avere competenze e dedizione al loro lavoro. Ci auguriamo che nessuna forza politica voglia trattarli più secondo il criterio “usa e getta”.