Il 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico, cade di domenica. Ma ciò non incide sul termine di decorrenza degli incarichi di supplenza annuale a temporanea fino al termine delle lezioni. Il chiarimento è giunto dal Ministero dell’istruzione, che è intervenuto sull’argomento con la circolare n. 95, emanata il 26 agosto scorso.
La questione era nata perché alcuni Centri servizi amministrativi avevano stipulato i contratti di assunzione con i supplenti, indicando come termine di decorrenza il 2 settembre.
Ciò in luogo del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico. Lo spostamento del termine era stato motivato con il fatto che il 1° settembre cade di domenica e, dunque, in assenza di prestazione, i supplenti non avrebbero avuto diritto alla retribuzione.
Tesi questa, capovolta dall’amministrazione scolastica centrale che, rifacendosi anche ad una vecchia nota del 1991, ha affermato che l’assenza di prestazione non incide, in questo caso, sul diritto alla retribuzione, perché essa è dovuta a cause di forza maggiore.
Dunque non imputabili ai lavoratori.
Di qui il diritto a percepire gli emolumenti anche per la giornata del 1° settembre 2002.
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