Il 30 giugno è stata una data importante per il mondo della scuola o, almeno, per una sua parte. Stiamo parlando del personale docente o Ata precario con contratto fino alla fine di giugno.
La situazione di questi insegnanti, purtroppo, è all’insegna della profonda incertezza, in attesa di essere richiamati a settembre.
Quali sono i diritti dei docenti a tempo determinato dopo la scadenza del contratto al 30 giugno? Oltre all’indennità di disoccupazione e al pagamento delle ferie non godute c’è anche il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
La liquidazione è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.
In merito alla tempistica, occorre ricordare che il TFR verrà liquidato non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto, di conseguenza i docenti con contratto al 30 giugno 2018 riceveranno tale somma a partire da luglio 2019.
Ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo quali ad esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari; non sono invece validi e, quindi, non valutabili ai fini pensionistici i periodi resi alle dipendenze di privati.
“Self-service” è la sezione del portale che riporta informazioni utili sulle funzionalità on-line disponibili sul Portale NoiPA e riservate a tutti gli amministrati, che possono usufruirne in qualsiasi momento e da qualsiasi computer.
È disponibile on-line su NoiPA il nuovo self service “Contratti scuola tempo determinato” che consente al personale della scuola, con contratti a tempo determinato, di monitorare, in maniera indipendente e in qualsiasi momento, la propria situazione amministrativa ed economica.
Grazie a questa nuova funzionalità, gli amministrati possono visualizzare direttamente, e senza intermediari, i diversi stati dei contratti e la rata stipendiale; possono inoltre consultare gli ordini di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate a INPS. In questo modo, i dipendenti della scuola a tempo determinato saranno autonomi nella visualizzazione del processo di gestione economica dei propri contratti e non dovranno necessariamente rivolgersi alle segreterie scolastiche. Rendendo indipendenti i docenti nella consultazione delle proprie rate e delle informazioni sui contratti si ridurrà quindi il carico di richieste alle segreterie scolastiche.
Il nuovo self service permette l’accesso diretto a quattro funzionalità:
A differenza, quindi, del precedente processo – che prevedeva il controllo diretto sul sistema unicamente da parte degli operatori della scuola – il nuovo processo garantisce anche agli amministrati la visibilità dell’intero processo, consentendo di seguire lo stato di avanzamento del singolo contratto e il relativo stato dei pagamenti.
Il nuovo self service “Contratti scuola a tempo determinato” è disponibile, all’interno dell’area riservata del portale NoiPA, al percorso: Amministrato/Self service/Contratti scuola a tempo determinato.
Per scoprire tutte le novità e le nuove funzioni del self service, consulta il vademecum.
La base di calcolo del TFR comprende gli emolumenti già valutati ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. La percentuale complessiva per la determinazione del contributo è uguale a quella per l’indennità di buonuscita e cioè:
• 9,60% dell’attuale base contributiva per il personale dello Stato
• 6,10% dell’attuale base contributiva per il personale degli enti locali.
In particolare, per il personale in TFR, viene:
• soppresso il contributo inizialmente previsto per il TFS, pari al 2,5% a carico del lavoratore
• applicato il versamento del 9,60%, a totale carico del datore di lavoro
Al fine evitare disparità di trattamento e di retribuzione tra il personale soggetto a TFR e il personale soggetto a TFS, è stata emanata la disposizione DPCM del 20/12/1999 volta a stabilire che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo “ex opera previdenza” applicato sulle competenze mensili dei dipendenti in TFS. In applicazione a tale disposizione, nell’ambito di NoiPA, sono state adottate le seguenti soluzioni:
• per le posizioni stipendiali di tipo liquidazione TFS, consisterà nella ritenuta e nel versamento del 2,50% a carico del lavoratore e del 7,10% a carico del datore di lavoro
• per le posizioni stipendiali di tipo liquidazione TFR, consisterà nell’abbattimento del 2,50% della base imponibile dello stipendio e nel versamento del 9,60% a carico del datore di lavoro
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