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Precariato: 27 marzo 2013, la Corte di Giustizia Europea deciderà la sorte dei 300.000 precari della scuola

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Sulle ordinanze di remissione della Corte Costituzionale e del Tribunale di Napoli. Per Pacifico, i legali Anief e la Commissione UE, la normativa italiana (legge 106/11) è in contrasto con il diritto comunitario (direttiva 1999/70/CE) che prevede la stabilizzazione dopo tre anni di contratti, un risarcimento danni dissuasivo, il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e a termine anche in tema di scatti stipendiali.
Tanti sono i docenti – Ata, dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo della Confedir, inseriti nelle graduatorie da cui negli ultimi due anni sono chiamati sempre 140.000 supplenti, la maggior parte, al termine delle attività didattiche, per far risparmiare allo Stato le due mensilità di luglio e agosto, nonostante i posti siano vacanti e disponibili e non vi siano ragioni sostitutive di personale assente: il 13,8% dell’organico necessario per far funzionare le scuole, una percentuale scesa di due punti percentuali rispetto al 2007, dopo la cancellazione di 124.000 ad opera dei piani di razionalizzazione (- 94.000 tolti ai precari e – 30.000 mancate assunzioni dal turn-over), quando i supplenti erano 233.000 e il tasso di precarietà era del 15,9%, il più alto tra i comparti del Pubblico impiego.
Il precariato nella scuola non soltanto è rimasto costante negli anni ma oggi è a suoi massimi storici se si considera che soltanto la metà del personale inserito nelle graduatorie ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto mentre altri 150.000 docenti (abilitati con il TFA, SFP, Diploma magistrale, PAS) attendono di essere inseriti nelle stesse graduatorie.
La precarietà è una malattia endemica nella Scuola italiana e ora la Corte europea potrebbe avere la cura: la Repubblica, fin dal suo nascere, ha utilizzato i supplenti per non chiudere le scuole e per risparmiare sulla finanza pubblica, visto che non riconosce loro aumenti di stipendio e li licenzia al 30 giugno piuttosto che al 31 agosto quando termina l’anno scolastico. Una legge (576) del 1970 riconosce soltanto nella scuola il periodo di pre-ruolo come utile ai fini della ricostruzione di carriera una volta assunti a tempo indeterminato, a testimonianza come il fenomeno sia ben noto al legislatore.
Nel 2011, il ministro Gelmini di fronte alle prime pronunce dei tribunali che condannavano l’amministrazione al risarcimento danni e al pagamento degli scatti stipendiali con quote intorno ai 30.000 euro per ricorrente e a una procedura d’infrazione (2124) aperta nel 2010 che porterà nei prossimi mesi alla condanna dello Stato italiano per inadempimento, chiede al Parlamento di intervenire. La legge 106/2011 così chiarisce che nella scuola non si applica il d.lgs. 368/2001 che recepisce la direttiva comunitaria sui contratti a termini e autorizza un nuovo piano di immissioni in ruolo di 67.000 unità ma a invarianza finanziaria, con stipendi bloccati per i successivi 9 anni, nonostante qualcuno dei neo-assunti da precario già riceva gli scatti stipendiali grazie ai giudici del lavoro. La Cassazione condivide l’intervento del legislatore perché ritiene che esistano ragioni oggettive imputabili al privilegio che hanno i precari della scuola italiana di poter essere assunti per scorrimento di graduatoria grazie all’anzianità di servizio maturata e all’oscillazione degli organici dovuta all’iscrizione degli alunni. Ma i legali Anief e la stessa Commissione UE con osservazioni scritte contestano tale difesa considerato che si accede alle graduatorie dopo aver superato concorsi per titoli ed esami, l’essere inserito nelle suddette graduatorie non comporta un diritto soggettivo all’assunzione dopo 36 mesi, il ricorso alle supplenze per l’ordinario funzionamento è persino aumentato in un decennio nonostante l’aumento del numero degli alunni.
E il precariato costa in termini di spending review. Non possono, infatti, essere dedotte ragioni finanziarie che, ancorché non imperative per la Commissione UE, sono inesistenti: secondo la Ragioneria dello Stato, nel periodo 2007-2012, nella Sanità dove si sono effettuate 24.000 stabilizzazioni si è ridotta la spesa per il personale a tempo determinato di 80 milioni di euro (- 7,5%), mentre nella Scuola dove è stata vietata la stabilizzazione, al netto delle assunzioni, la spesa è aumentata di 348 milioni di euro con un + 68%.
Sui docenti, basti pensare che il numero delle assunzioni è stato inferiore, a parità di tagli al fisiologico turn-over: dall’a. s. 2001/2002, 258.000 immissioni a fronte di 278.000 pensionamenti. In undici anni aumentano anche le supplenze, ma si dimezzano i posti assegnati al 31 agosto: nell’a. s. 2002/2003, primo anno di riapertura delle ex graduatorie permanenti, prima esaurite, le supplenze erano 105.000, di cui 26.000 al 31 agosto, mentre nell’a. s. 2013-2014 salgono a 120.000 di cui soltanto 12.000 al 31 agosto. A niente sono serviti i piani triennali di immissioni in ruolo annunciati con diverse leggi dello Stato (143/2004, 296/2006, 106/2011, 128/2013), i precari rimangono sempre lì per far funzionare le scuole. Che i numeri non tornano è evidente, visto che quando hai 15.000 pensionamenti e 26.000 supplenze assegnate su posti al 31 agosto vacanti e disponibili non procedi ad alcuna assunzione nell’a. s. 2003/2004, mentre quando hai certificato neanche 25.000 posti vacanti e disponibili nel 2011/2012 tra pensionamenti e supplenze annuali procedi all’assunzione di 30.000 insegnanti.
La legge (124/1999) è chiara: se un posto è vacante e disponibile deve essere assegnato al 31 agosto, ma la maggior parte dei posti, nonostante non vi sia il titolare, sono assegnati in supplenza al 30 giugno. Lo sanno bene i docenti di sostegno il cui organico stabile è stabilito dal legislatore (244/2007, 128/2013) sempre nel 70% di quello utilizzato ogni anno per garantire un rapporto uno a due con alunni con handicap, altro che Europa. Ma ora, finalmente la parola passa ai giudici di Lussemburgo cui si sono rivolti il giudice Coppola del tribunale del lavoro di  Napoli e il giudice della Consulta che per la prima volta, invece di invocare il d.lgs. 165/2001, peraltro già bocciato dalla Corte Europea, o l’art. 97 della Costituzione, hanno chiesto se le nostre norme sono compatibili con quelle comunitarie.
Anief che aveva denunciato la mancata stabilizzazione e la discriminazione dei precari della scuola italiana dalle pagine di un quotidiano nazionale il 16 gennaio 2010 e che ha già ottenuto presso diversi tribunali del lavoro sentenze positive in primo grado in tema di stabilizzazione e/o risarcimenti danni, confermate in appello per gli scatti stipendiali durante il pre-ruolo grazie al prezioso coordinamento della Rete dei legali operato dagli avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, sarà rappresentata in CGUE dagli esperti avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele che hanno vinto, sempre in Europa, il contenzioso sulla stabilizzazione del personale delle Poste italiane. Si sono costituiti in giudizio anche i legali della CGIL-FLC, GILDA, CONITP.
Il personale precario che è interessato ai ricorsi per la scuola, può aderire chiedendo info a [email protected] o ancora seguire le istruzioni a questo link.
Nel frattempo, anche il sindacato dei medici Prodirmed, aderente a Confedir, sulla scia dell’Anief apre una vertenza giudiziaria per stabilizzare i medici precari dopo il divieto introdotto nel 2012 dal legislatore, in analogia a quanto avvenuto per la Scuola. Per info, scrivi a [email protected]