Personale

Precedenza nella mobilità per assistere il genitore, ecco la documentazione

Nella mobilità provinciale, ma non in quella interprovinciale, esiste la possibilità di richiedere, da parte dei docenti, la precedenza per assistere il genitore beneficiario dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92.

CONDIZIONI PRECEDENZA PER ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE IN STATO DI GRAVITA’

Come abbiamo suddetto la precedenza per assistere il genitore disabile in stato di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) è possibile solo nella mobilità provinciale (ovvero il docente deve essere titolare nella provincia dove risiede il genitore bisognoso di assistenza), ma solo ad alcune precise condizioni.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 del CCNI mobilità si precisa che il figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, in qualità di referente unico, avrà riconosciuta la precedenza in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) Documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; 2) Documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 3) Essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Inoltre si precisa che la grave disabilità del genitore certificata dalla commissione medica del centro Medico Legale INPS dovrà essere permanente.

DOCUMENTAZIONE PRECEDENZA PER ASSISTERE IL GENITORE DISABILE

Il docente oltre a selezionare, nella sezione “Precedenze” della domanda di mobilità, la provincia per cui usufruisce della precedenza prevista dall’ art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall’art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità) deve selezionare anche la voce dell’assistito per il quale usufruisce della medesima precedenza, che nel nostro caso particolare sarà: “Assistenza Genitore”. Inoltre il docente dovrà inserire nella gestione allegati la Dichiarazione Personale Cumulativa Legge 104 92  debitamente compilata e indicarla nella domanda di mobilità nella sezione “Indicazione degli allegati”. Per quanto riguarda il verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’handicap, in cui emerge la situazione di gravità del genitore ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/92, è conveniente scannerizzarlo indicandolo nella domanda di mobilità delle istanze online, una copia identica all’originale è necessario inviarla in forma cartacea all’ATP che valuta e convalida la domanda di mobilità. Nell’art.4 dell’O.M. 207/2018 è specificato che lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92.

Sempre nel suddetto art.4 dell’O.M. mobilità 2018/2019 è spiegato che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse, per le persone disabili assistite ai sensi dell’art. 33, comma 5 e 7, deve risultare nelle certificazioni la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il figlio unico in grado di prestare assistenza deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Lucio Ficara

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