Il docente trasferito all’interno della provincia di titolarità o in altra provincia, verso il comune dove esercita un mandato politico, usufruendo della precedenza ai sensi dell’art.13, comma 1 punto VII), a fine mandato rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare prima del mandato e in caso della mancanza del posto viene trattato d’ufficio come soprannumerario.
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
La precedenza riservata ai docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, è una precedenza a tempo determinato.
È importante sottolineare che la suddetta precedenza resta valida fino alla fine del mandato politico, poi perde la sua efficacia e il docente, se è stato trasferito sulla base di tale precedenza, dovrà ritornare nella scuola o provincia in cui risultava titolare prima del mandato e in caso della mancanza del posto viene trattato d’ufficio come soprannumerario.
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