Gent.ma Redazione Tecnica della Scuola
in relazione all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 01.03.2021 “Insegnanti di religione: quali titoli è necessario possedere?” mi preme precisare quanto segue.
Riguardo al certificato di idoneità, sembra che esso venga confuso con il decreto di idoneità. Il certificato è un documento amministrativo richiesto per una procedura statale. Come previsto dall’intesa sottoscritta tra CEI e Ministero il 14.12.2020 tale certificato attesta che il docente sia in possesso della idoneità di cui all’art.3 c.4 L. 186/2003. Tale certificazione attesta un dato di fatto: la presenza di un Decreto di idoneità già rilasciato dal vescovo ai sensi dei can. 804-805 del Codice Diritto Canonico e non avrà lo scopo di conferire una idoneità ex-novo, per la quale occorre un apposito Decreto di natura canonica.
Riguardo ai titoli di studio elencati sono state affermate delle inesattezze. I titoli sono previsti dall’art. 4.2.3 del DPR 175/2012, dal Decreto del Ministro 70/2020, e dai previgenti ordinamenti (DPR 751/1985 e DPR 202/1990), questi ultimi se abbinati ad almeno un anno di servizio svolto entro l’a.s. 2016/2017 ai sensi della Nota 2989/2012.
I posti messi a bando saranno quelli che si prevede siano vacanti e disponibili nel triennio 2021–2024. L’art. 1bis L. 159/2019 prevede, diversamente a quanto segnalato, che il 50% dei posti banditi siano riservati al personale con almeno 3 anni di servizio.
Va precisato che i docenti di religione sono reclutati attraverso una nomina di intesa tra l’autorità ecclesiastica e statale ai sensi della L. 121/1985. Una parte di docenti fanno parte delle graduatorie di merito dell’unico concorso del 2004. I vincitori furono immessi in ruolo per un triennio (2005-2008), dopodiché per i restanti vincitori si è aperto uno stallo incredibile risoltosi in parte con l’immissione nell’a.s. 2020/2021 di alcuni docenti.
Infine due richieste:
– la prima all’articolista: nell’articolo si fa riferimento ad “accordi sottoscritti nel 2019 tra la Chiesa e il Ministero”; in particolare, a quali ‘accordi’ si fa riferimento?
– la seconda diretta al neo Ministro prof. Bianchi, ai neo Sottosegretari e a tutte le forze politiche che si spendono per i precari della scuola: i docenti di religione hanno vissuto un lungo precariato. Per quale motivo per loro è stata pensata una procedura concorsuale di quelle previste per docenti con pochi anni di servizio? Quale legge o prassi o consuetudine prevede che per docenti con 10-15-20 anni e forse più, siano predisposte concorsi ordinari? Davvero si ritiene che un concorso ordinario sia lo strumento adatto per sospendere le procedure di infrazione avviate dal Consiglio d’Europa in ottemperanza alla Direttiva 1999/70/CE?
Ritengo sia doveroso riportare l’attenzione sul precariato dei docenti di religione. L’intesa sottoscritta tra Ministero e CEI il 14.12.2020 e la proroga a bandire approvata dal Milleproroghe NON possono e NON devono costituirsi elementi per fermare il dialogo tra le parti e dirigere la riflessione verso un’ineluttabile direzione. Quando c’è la volontà politica si possono trovare gli spazi e i tempi per una riflessione a favore dei precari. È questa la direzione che auspico vivamente possa essere intrapresa.
Pasquale Nascenti
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