Dall’11 maggio scorso i contribuenti possono trasmettere in autonomia la dichiarazione precompilata 2023, riferita ai redditi dell’anno 2022.
Tra le spese che è possibile portare in detrazione, sono comprese anche le spese scolastiche.
Le scuole hanno dovuto trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli importi ricevuti lo scorso anno. Tali dati sono stati inseriti nella precompilata 2023.
In particolare, nella dichiarazione sono riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici relativi a:
- tasse scolastiche
- contributi obbligatori
- contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, si tratta, ad esempio, delle spese per:
- la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi
- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)
La dichiarazione precompilata contiene, in ogni caso, le informazioni relative alle tasse scolastiche (versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi), versate con modello di pagamento F24, tali informazioni infatti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non sono state quindi trasmesse dagli istituti scolastici.
Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.
Oltre alle spese, l’Agenzia delle entrate acquisisce anche i dati dei rimborsi delle stesse spese scolastiche e delle restituzioni delle erogazioni liberali agli istituti scolastici.
Se il contribuente accetta il 730 precompilato – direttamente o tramite il proprio sostituto – senza modifiche, non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, da università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, dagli amministratori di condominio, dagli asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore e dagli istituti scolastici.
Se il contribuente modifica il 730 precompilato – direttamente con la specifica applicazione web ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica . Invece, non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.
Ricordiamo che l’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web è il 2 ottobre 2023.