L’ordine delle preferenze inserite nel modello della domanda di mobilità è fondamentale per il migliore esito possibile nel trasferimento territoriale o passaggio di cattedra o ruolo. L’algoritmo del sistema informatico del Miur, che definisce la scuola di trasferimento o passaggio del docente, esamina tutte le preferenze, secondo l’ordine di inserimento.
Se un docente vuole fare domanda di mobilità provinciale e anche interprovinciale, la può fare compilando un unico modello di domanda, elencando nelle preferenze sia i codici di scuola, di comune, di distretto e di province. Se il docente vuole ottenere principalmente il trasferimento interprovinciale, e in subordine quello provinciale, deve inserire nelle preferenze della domanda di mobilità, prima i codici di scuola, comune, distretto e provincia del territorio extra provinciale e solo successivamente i codici delle scuole, comuni e distretti della provincia di titolarità.
Il sistema informatico del Miur che consegna i risultati della mobilità, soddisfa le richieste di trasferimento seguendo l’ordine delle preferenze inserite.
Ai sensi dell’art.11, comma 6, del CCNI mobilità 2019-2022, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne alle scuole; b) le cattedre orario esterne dello stesso comune; c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale: a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino; b) le cattedre orario esterne con completamento all’interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino; c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l’ordine del bollettino;
In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri.
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