A poche settimane dal termine dell’anno scolastico, c’è ancora incertezza sulle conseguenze derivanti dalla presenza del Comitato di valutazione dei docenti “imperfetto”.
Ne abbiamo parlato con Stefano d’Errico, segretario nazionale dell’Unicobas, il sindacato che ha minacciato di denunciare il Miur nel caso in cui l’organismo previsto dal comma 129 della Legge 107/2015 dovesse comunque emanare i criteri per assegnare i 20-25mila del “merito” pur in mancanza di uno o più docenti, perché volutamente non nominati dal Collegio dei docenti (2) o dal Consiglio d’Istituto (1). Con il dirigente scolastico comunque disposto ad accogliere le indicazioni pervenute dalla commissione, seppure incompleta, di cui fanno parte anche rappresentanti di genitori e studenti. E provvedere, in estate, alla distribuzione dei fondi ministeriali.
D’Errico, ma è sicuro che il comitato di valutazione dei docenti dev’essere completo di tutte le sue componenti?
È da settembre che l’Unicobas sostiene che il comitato di valutazione deve essere un ‘collegio perfetto’, impossibilitato ad esistere ed operare in assenza della nomina di tutti i suoi componenti, proprio per la composizione plurima proveniente da più organismi e rappresentanze. Quindi, non ‘surrogabile’. Tutti sanno, peraltro, che il Collegio dei docenti conserva personalità giuridica anche dopo l’approvazione della Legge 107/15. Risulta poi indubbio come la scelta dei membri del comitato, operata dalla riforma non sia ‘causale’, ma destinata a realizzare ‘eterogeneità di provenienza, esperienza, possesso di titoli accademici’, o che sia ‘chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali’, come indica una sentenza del TAR della Sardegna (Sezione I – Sentenza 13/01/2011 n. 19, d.lgs 163/06 Articoli 84 – Codici 84.1). Né può operarsi alcuna surroga.
Però, gli altri sindacati non la pensano allo stesso modo?
Non mi sembra: da circa un mese anche tutte le altre organizzazioni sindacali della scuola sono addivenute a tale convinzione.
In alcune scuole i dirigenti scolastici, a quanto ci risulta, hanno fatto “pressioni” sul personale al fine di individuare tutti i componenti del Comitato.
Unicobas ha già bloccato alcuni presidi che pretendevano di individuare tramite ordine di servizio i componenti del comitato. Ma sono ordini di servizio illegittimi, perché la fonte primaria del diritto, persino la Legge 107, indica che la procedura elettiva, quindi una prerogativa collegiale che non può essere scavalcata d’ufficio da parte del dirigente scolastico. Né tale incarico può essere imposto, essendo del tutto volontario, non previsto nel Ccnl, fra gli obblighi di funzione docente, né nel mansionario generale e non retribuito.
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Diversi presidi hanno già comunicato che andranno comunque avanti con l’assegnazione del “merito”, anche laddove il comitato non sarà al completo…
‘Duo non faciunt collegium’: questa massima sovrintende, sin dalla nascita del diritto romano, allo specifico degli organi collegiali. Perciò, laddove accade – come in tre istituti a Roma, uno a Livorno ed uno a Pisa – che il “Comitato di valutazione” non contiene né i due membri di nomina del Collegio docenti, né i tre membri di nomina del Consiglio di Istituto, esso non solo non può essere considerato “collegio perfetto”, ma in realtà non può proprio essere considerato collegium. In questi casi, non si pone neppure il problema della valutazione del servizio dei neo-assunti che sarà all’ordine del giorno al termine dell’anno di prova, quindi non prima del mese di giugno.
Ma allora, secondo voi è a rischio pure l’anno di prova dei docenti dove il comitato di valutazione non è completo?
No. Perché la nomina dei due membri da parte del Collegio varrà solo per la valutazione del servizio dei neo-assunti, per la quale non servono gli altri membri. Come del resto prevede anche la Legge 107, che in questo è in continuità con quanto già previsto prima.
Forse la riforma approvata a luglio 2015 doveva essere più chiara su come assegnare il “merito”?
La 107 fa acqua da tutte le parti. L’attuale mancanza di cenno alla presenza di membri supplenti per il nuovo comitato di valutazione, è certamente suscettibile di venire valutata come contraddittoria e lacunosa laddove la Legge 107 demanda al nuovo comitato (‘integrato’) le stesse funzioni del vecchio relativamente ai neo-assunti o in caso di contenzioso per la ‘riabilitazione’, perché ne ribadisce le medesime competenze eliminando le vecchie garanzie relative ai membri supplenti (tipiche di un collegio perfetto). Basti pensare ad una valutazione del servizio dei neo-assunti senza i membri nominati dal Collegio (anche solo se non sostituiti quando impediti) o senza il tutor.
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Però la riforma è legge dello Stato. E va applicata…
Secondo noi, i limiti che contiene sul fronte della valutazione dei docenti, per antonomasia, aprono la strada ad una sua valutazione negativa. E ad un possibile fumus di incostituzionalità sul resto delle operazioni ‘valutative’, non solo laddove i criteri venissero decisi in assenza della nomina dei membri di competenza del Collegio.
Ma è vero che l’Unicobas ha già presentato delle denunce contro l’operato di alcuni dirigenti scolastici?
Sì, è così. Abbiamo dovuto procedere per le vie legali nei confronti di alcuni dirigenti, a cominciare dal preside dell’Istituto superiore “Balducci” di Pontassieve, dove l’Unicobas è il primo sindacato, anche se vi insegna Lady Renzi: lo abbiamo querelato perché ha impedito la presentazione della nostra mozione, tramite la quale il Collegio dei docenti avrebbe declinato la facoltà di nominare i membri nel comitato.
In ogni caso, il dirigente scolastico ha il dovere di applicare le norme previste dalla legge. Non crede?
La legge recita che il Collegio ‘debba’ nominare, né potrebbe farlo, stante la sua autonomia giuridica collegiale, e nessuno può imporre al Collegio o al Consiglio di Istituto di eleggere per forza la propria rappresentanza se decide di non avvalersi della facoltà che la legge gli assegna. Tanto meno il dirigente, che ne è solo un membro fra gli altri.
Il preside è anche il capo d’Istituto…
È vero. Però il dirigente non può sostituirsi alla magistratura, unico ‘ente’ terzo atto a dirimere questioni di legittimità: può solo votare contro e, eventualmente lo ritenesse opportuno, impugnare la delibera approvata. Né può riconvocare il Collegio su una questione già affrontata e decisa.
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