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Premio nascita 2019, requisiti e importo spettante: tutte le info utili

Novità prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (la n. 232/2016). All’articolo 1, comma 353, è previsto un premio alla nascita dell’importo di 800 euro.

Ecco quanto prevede il comma:

“A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

La domanda si presenta online sul sito dell’INPS. Tutte le informazioni sono disponibili a questo link.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN

Per la nascita o l’adozione esistono anche ulteriori benefici, come come segnala la Flc Cgil

assegno di natalità (bonus bebè), introdotto dalla legge di stabilità 2015 (Legge 190/14 art. 1 commi 125-129 e confermato per il solo 2018 dall’art. 1 comma 248 della legge 205/17). Questo assegno spetta per le nascite o adozioni avvenute dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 ed è vincolato al possesso di un ISEE non superiore a 25.000€.

Sul portale INPS maggiori dettagli.

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità, concessi dai Comuni, anch’essi assoggettati a vincoli ISEE.

Andrea Carlino

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