Personale

Prescrizione contributi Inps: fare attenzione al proprio estratto conto. Le info utili

L’Inps, con la circolare 15 novembre 2017, n.169,  ha fornito chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici.

La prescrizione dei contributi

Purtroppo, c’è da registrare che risultano smarriti o non versati i contributi statali. Tantissimi dirigenti scolastici, docenti o collaboratori scolastici, non si vedono ancora riconosciuti anni, mesi e giorni di servizi sul proprio estratto contributivo.

La Tecnica della Scuola ne ha già scritto più volte nelle scorse settimane.

L’Inps ha fissato come termine ultimo il 1° gennaio 2019 entro cui bisogna eventualmente integrare o rettificare il proprio estratto contributivo con le giornate effettivamente lavorate.

Dopodiché scatta la prescrizione, e tutti i contributi non presenti nell’estratto contributivo e quindi non risultanti all’INPS, andranno in fumo (ma non la propria pensione, bisogna precisarlo).

Le modalità con cui il personale scolastico può rettificare o integrare i periodi contributivi mancanti o errati sono due: la prima è quella di accedere in autonomia sul sito INPS nel proprio account My Inps, la seconda è quella di rivolgersi fisicamente ad un patronato.

I contributi possono essere recuperati, ma bisogna controllare entro il 31 dicembre 2018, con il versamento da parte dell’ente datore di lavoro.

Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata. 

Per il pre ruolo, riporta la Flc Cgil, la condizione prevista dalla Circolare Inps n.169/2017, sarà applicata solo per i periodi svolti dopo il 1988 (per i periodi di supplenza svolti prima del 1988 il versamento è stato effettuato a carico di altra cassa previdenziale, la verifica di questi contributi va trattata diversamente ed è quella su cui permangono invece altre difficoltà che abbiamo denunciato e seguiamo già da un po’ di anni).

Come controllare il proprio estratto conto dei contributi

Per controllare la propria posizione contributiva fino al 31 dicembre 2017, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare. Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.

Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto. Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.

In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.

Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.

L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:

  • periodo di riferimento;
  • tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
  • contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
  • retribuzione o reddito;
  • riferimenti del datore di lavoro;
  • eventuali note.

Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.

Andrea Carlino

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