Con riferimento alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, l’Inps ha già fornito alcuni chiarimenti con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, confermando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria. La circolare ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018, successivamente prorogato al 31 dicembre 2019, durante il quale i datori di lavoro con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata.
Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014.
Come ricordato dall’Inps con la circolare 25 del 13 febbraio 2020, tale ultimo termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, includendo anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica).
Le pubbliche Amministrazioni potranno dunque continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022 la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap.
In proposito, l’Inps ribadisce che per i periodi retributivi dal 2016, la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali.
Per i periodi retributivi con contribuzione prescritta nei termini suddetti, relativa al servizio prestato da pubblici dipendenti con obbligo di iscrizione alle casse pensionistiche CPDEL, CPS, CPUG e CTPS (con l’eccezione della CPI), il datore di lavoro è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; il predetto onere è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia.
Viceversa, per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, al fine di rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti prescritta, è necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia.
L’istituto della costituzione di rendita vitalizia per la contribuzione trova applicazione nelle seguenti casistiche:
La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite WEB, Contact Center multicanale, Patronati e intermediari dell’Istituto.
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, invece, il datore di lavoro deve presentare la domanda utilizzando il modulo “AP81”, reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.
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