In merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, bisogna chiarire che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 31 dicembre 2019.
Questa data ha rilievo per i rapporti fra INPS e datori di lavoro pubblici, perché mutano le conseguenze del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto.
Il 31 dicembre 2019 non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente al datore di lavoro pubblico di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza e assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Così come segnala la Cisl Scuola Roma, anche dopo il 1 gennaio 2020 il datore di lavoro pubblico potrà ancora regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti, con onere a proprio carico corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private Inps.
Gli effetti di una mancata contribuzione non fanno perdere nulla al lavoratore: la pensione sarà comunque calcolata comprendendo anche i periodi in questione.
Sarà invece obbligo del datore di lavoro pubblico rimborsare all’Inps la quota di pensione che erogherà al lavoratore;
E’ comunque opportuno che il dipendente consulti il proprio estratto conto contributivo per verificare e segnalare eventuali errori e/o incongruenze dando, così, impulso alle attività di verifica e correzione del dato mancante e/o errato.
APPROFONDIMENTO (a cura di Cisl Scuola Roma)
Bene, dunque, ricordare per evitare ALLARMISMO, che la prescrizione dei contributi non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.
Dunque, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione.
Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata.
Attenzione, per gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate resta valido il regime previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi prescritti non sono validi ai fini della pensione.
Per verificare la propria posizione assicurativa il lavoratore può accedere all’estratto conto INPS, tramite PIN o tramite un Patronato.
Nel caso si riscontrassero lacune o incongruenze, il lavoratore può chiedere, sempre tramite PIN o tramite un Patronato, la variazione RVPA, istanza che non ha alcun termine di decadenza.
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