L’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Inps, con la circolare 15 novembre 2017, n.169, ha fornito informazioni in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici.
La precisazione dell’Inps rassicura dalla prescrizione gli assegni previdenziali, che saranno comunque calcolati tenendo in considerazione anche gli eventuali contributi mancanti e addebita i relativi oneri alle amministrazioni e non più all’Inps.
Tanti estratti conto contributivi, però, è bene ricordarlo, risultano incompleti, inesatti o errati. Alle volte si tratta di semplici errori formali. Questo, però, comporta che le banche dati contributive non siano sempre attendibili.
Pertanto la circolare dell’Inps invita le amministrazioni ad aggiornare e comunicare all’INPS i dati contributivi entro il 31 dicembre 2018, pena il pagamento del riscatto a garantire il trattamento previdenziale eventualmente prescritto.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, se i dati e/o i relativi versamenti contributivi presenti nelle banche dati INPS non sono corretti ed il termine per sanarli risulta prescritto, al personale sarà comunque riconosciuta la pensione senza alcuna decurtazione ma le amministrazioni dovranno pagare obbligatoriamente e per intero il riscatto dei contributi mancanti.
In caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro resta infatti tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Bene, dunque, ricordare per evitare ALLARMISMO, che la prescrizione dei contributi non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.
Anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione.
Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata.
Per il pre ruolo, riporta la Flc Cgil, la condizione prevista dalla Circolare Inps n.169/2017, sarà applicata solo per i periodi svolti dopo il 1988 (per i periodi di supplenza svolti prima del 1988 il versamento è stato effettuato a carico di altra cassa previdenziale, la verifica di questi contributi va trattata diversamente ed è quella su cui permangono invece altre difficoltà che abbiamo denunciato e seguiamo già da un po’ di anni).
Attenzione, per gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate resta valido il regime previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi prescritti non sono validi ai fini della pensione.
Come controllare il proprio estratto conto
Per controllare la propria posizione contributiva fino al 31 dicembre 2017, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare.
Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.
Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto.
Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.
In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.
Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.
L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:
- periodo di riferimento;
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note.
Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.
Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:
- CTPS per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
- CPDEL per la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali.
- CPUG per la Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari.
- CPI per la Cassa Pensioni degli Insegnanti.
- CPS per la Cassa Pensioni dei Sanitari.