L’Inps, con la circolare 15 novembre 2017, n.169, ha fornito informazioni in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici.
Ricordiamo che le contribuzioni cadono in prescrizione a partire dal quinto anno successivo alla data in cui l’obbligazione deve essere attuata.
Il termine, spiega l’Inps, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (così come stabilito art. 2935 codice civile), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’istituto può esigerla.
Si tratta della data di scadenza del termine per fare il versamento (giorno 16 del mese successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce).
Se, ad esempio, i contributi relativi al mese di luglio 2017 debbono essere versati entro il 16 agosto 2017, a partire dal 16 agosto 2022 il mese di luglio 2017 è definitivamente prescritto, sempre se non intervengano nel frattempo interruzioni a partire dalle quali iniziano a decorrere ulteriori 5 anni.
Dopo il 16 agosto 2022 nessuna operazione potrà consentire di versare i contributi relativi al mese di luglio 2017.
L’Inps interviene sull’argomento e fa luce su alcuni aspetti poco chiari.
La precisazione dell’Inps rassicura dalla prescrizione gli assegni previdenziali, che saranno comunque calcolati tenendo in considerazione anche gli eventuali contributi mancanti e addebita i relativi oneri alle amministrazioni e non più all’Inps.
Tanti estratti conto contributivi, però, è bene ricordarlo, risultano incompleti, inesatti o errati. Alle volte, però, si tratta di semplici errori formali, facilmente risolvibili. Altre volte, invece, questo, comporta che le banche dati contributive non siano sempre attendibili.
Pertanto la circolare dell’Inps invita le amministrazioni ad aggiornare e comunicare all’INPS i dati contributivi entro il 31 dicembre 2018, pena il pagamento del riscatto a garantire il trattamento previdenziale eventualmente prescritto.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, se i dati e/o i relativi versamenti contributivi presenti nelle banche dati INPS non sono corretti ed il termine per sanarli è prescritto, al personale sarà comunque riconosciuta la pensione senza alcuna decurtazione ma le amministrazioni dovranno pagare obbligatoriamente e per intero il riscatto dei contributi mancanti.
In caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro resta infatti tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Bene, dunque, ricordare per evitare ALLARMISMO, che la prescrizione dei contributi non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.
Anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione.
Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata.
Per il pre ruolo, riporta la Flc Cgil, la condizione prevista dalla Circolare Inps n.169/2017, sarà applicata solo per i periodi svolti dopo il 1988 (per i periodi di supplenza svolti prima del 1988 il versamento è stato effettuato a carico di altra cassa previdenziale, la verifica di questi contributi va trattata diversamente ed è quella su cui permangono invece altre difficoltà che abbiamo denunciato e seguiamo già da un po’ di anni).
Attenzione, per gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate resta valido il regime previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi prescritti non sono validi ai fini della pensione.
Per controllare la propria posizione contributiva, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare.
Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.
Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto.
Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.
In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.
Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.
L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:
Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.
Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:
In caso di somme aggiuntive dovute nelle situazioni di versamento omesso, ritardato oppure non sufficiente, per il datore di lavoro, la situazione è differente, in quanto il periodo di prescrizione è decennale, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, n. 18148 del 2006.
I giudici hanno sancito che le somme aggiuntive sono identificabili come sanzione. Nel caso, dunque, si riceva una cartella esattoriale che intima il pagamento dei contributi non versati e delle somme aggiuntive per il mancato versamento, è necessario ricordarsi che i primi si prescrivono in cinque anni mentre le seconde in dieci anni.
Nel caso in cui siano caduti in prescrizione soltanto i contributi, allora è possibile chiedere ad Equitalia, l’annullamento parziale della cartella esattoriale.
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