Nuove indicazioni dell’Inps sulla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche.
“La posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, da questa data muta solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto: in questo caso, infatti, l’Amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile fino al 31 dicembre 2018, ma sarà obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione“.
Questo è il chiarimento dell’INPS che in un comunicato del 13 agosto replica alla notizia, apparsa su una testata online, in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche, confluite nell’INPS.
Dal 1° gennaio nuove indicazioni
L’INPS ha ulteriormente precisato che i flussi di denuncia che perverranno all’INPS dal 1° gennaio 2019 saranno gestiti secondo le nuove indicazioni; i datori di lavoro pubblici potranno quindi continuare ad aggiornare le posizioni assicurative dei dipendenti, ma per i flussi trasmessi dal 1° gennaio 2019 dovranno sostenere un onere calcolato secondo le indicazioni della circolare INPS 169/2017 (ossia sarà obbligato a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito a periodi di servizio per cui è intervenuta la prescrizione, utilizzando come base di calcolo il criterio della rendita vitalizia).
Il 31 dicembre non è termine decadenziale
Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 non è un termine decadenziale per i lavoratori. I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, mentre il periodo di lavoro alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni.
Fanno eccezione i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Per costoro, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro pubblico può sostenere l’onere della rendita vitalizia e nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
Bene, dunque, ricordare per evitare ALLARMISMO, che la prescrizione dei contributi non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.
Anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione.
Come controllare il proprio estratto conto
Per controllare la propria posizione contributiva, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare.
Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.
Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto.
Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.
In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.
Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.
L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:
- periodo di riferimento;
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note.
Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.
Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:
- CTPS per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
- CPDEL per la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali.
- CPUG per la Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari.
- CPI per la Cassa Pensioni degli Insegnanti.
- CPS per la Cassa Pensioni dei Sanitari.