Giovedì 18 maggio 2023 alle ore 23,59 scade il termine per presentare la domanda d’inclusione nelle relative graduatorie di prima fascia per i diversi profili del personale ATA.
Fermo restante che possono presentare domanda d’inserimento nella graduatoria di prima fascia del personale ATA gli aspiranti già inseriti per aggiornare il punteggio e gli aspiranti che hanno maturato 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni di servizio, esclusivamente nelle scuole dello Stato e nel profilo specifico per il quale chiede di essere inserito in graduatoria.
Nel raccomandare di prestare molta attenzione a non commettere errori nel presentare la domanda si consiglia di seguire i nostri tutorial al fine di evitare di incorrere in degli errori che potrebbero costare l’esclusione dalla graduatoria.
Fermo restante che tutti i candidati sono ammessi con riserva, l’esclusione può essere disposta sulla base di uno dei seguenti motivi:
• dichiarazioni rese dal candidato nella domanda;
• documentazione prodotta;
• accertamenti svolti dal competente Ufficio.
Sono considerate nulle o escluse le domande:
• prodotte per l’inserimento in un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta;
• prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto a effettuare;
• incomplete o parziali, non regolarizzate entro il termine assegnato e nella forma prescritta dall’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
• nelle quali dovessero essere riscontrate dichiarazioni mendaci o produzione di documentazioni false;
• nelle quali sono riscontrati la mancanza dei requisiti;
• mancanti totalmente o parzialmente delle dichiarazioni obbligatorie che il candidato deve effettuare durante la compilazione.
L’inammissibilità o la nullità della domanda e quindi l’esclusione dalla procedura è disposta con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via mail, all’indirizzo ordinario o PEC indicato nella domanda, secondo quanto stabilito dal relativo bando di concorso.
Avverso i provvedimenti con i quali è dichiarata l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o è disposta l’esclusione dal medesimo è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali. Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva, approvata con decreto del competente Direttore Generale Regionale, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro entro 60 giorni.
I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e sono iscritti con riserva nella graduatoria. L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente a ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
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