Imporre la rilevazione della presenza dei docenti a scuola, attraverso il badge, come per altro avviene per il personale Ata, è da ritenersi un ordine di servizio illegittimo.
C’è da dire che l’obbligo del badge per rilevare gli orari di entrata e di uscita dei docenti è contrario ad una circolare ministeriale della Funzione Pubblica, che esclude il comparto scuola, limitatamente al personale docente, dai controlli di tipo automatizzato. La circolare in questione è la n. 4797 del 20 ottobre 1992 della Funzione Pubblica (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1992), che esclude nello specifico il corpo insegnante della scuola dai controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge.
Inoltre è opportuno ricordare che esiste anche un decreto del ministero dell’istruzione, precisamente si tratta del decreto ministeriale n. 1707/04, che, relazionando su un ricorso di natura gerarchica, specifica che il docente inosservante dell’obbligo di utilizzare il badge imposto con ordine di servizio dal dirigente scolastico, non può essere sanzionato. É importante aggiungere che, anche l’allora CNPI, quando era nel pieno delle sue funzioni, aveva espresso lo stesso parere evidenziato nel su citato decreto del MIUR.
È interessante sottolineare che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
C’è anche la sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione che è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, specifica la sentenza, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale.
Il controllo dell’orario di servizio dei docenti quindi non può essere imposto dal Dirigente scolastico, perchè non esiste alcuna norma legislativa e nemmeno contrattuale che lo prevede.
La contrattazione di Istituto non ha la legittimità di introdurre l’obbligo per i docenti di essere sottoposti al controllo elettronico della loro presenza a scuola.
I contratti siglati tra le parti di una scuola, cioè tra il dirigente scolastico e le RSU, devono rispettare le normative legislative e contrattuali vigenti e se non lo fanno sono da considerarsi nulli nelle parti difformi alla legge o al Contratto collettivo nazionale.
A tal proposito, si ricorda l’art. 2077 del Codice Civile, che testualmente riporta quanto segue: “i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.
Quindi sembra chiaro che, per quanto riportato dal su citato articolo del codice civile, il contratto integrativo d’Istituto, in nessun modo potrà contenere norme più restrittive per il personale scolastico rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale scuola attualmente vigente. In altri termini il codice civile sancisce l’efficacia della contrattazione collettiva nazionale sulla contrattazione d’Istituto stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU di una scuola.
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