Per rilevare la presenza di un docente durante un’attività collegiale, c’è l’appello con verbalizzazione dei docenti assenti, mentre per la rilevazione della presenza in classe durante le lezioni c’è l’obbligo di firma digitale del registro elettronico. Non esistono altre procedure per rilevare l’orario di entrata o di uscita da scuola di un docente. L’obbligo di firma in un libro delle firme o di strisciare il badge, non sarebbe una procedura legittima, almeno che non fosse specificatamente prevista da un accordo sindacale nella contrattazione di Istituto.
Nel CCNL scuola vigente non esiste l’obbligo per i docenti di seguire precise procedure per la rilevazione della presenza a scuola e in particolare per l’arrivo del docente dentro la scuola e per l’uscita da scuola dopo il termine dell’orario di servizio. L’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico, è previsto per il solo personale Ata, invece per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze.
C’è da dire che l’obbligo del badge per rilevare gli orari di entrata e di uscita dei docenti è contrario ad una circolare ministeriale della Funzione Pubblica, che esclude il comparto scuola, limitatamente al personale docente, dai controlli di tipo automatizzato. La circolare in questione è la n. 4797 del 20 ottobre 1992 della Funzione Pubblica (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 1992), che esclude nello specifico il corpo insegnante della scuola dai controlli dell’orario di servizio utilizzando meccanismi automatizzati come il badge.
Sull’argomento della rilevazione della presenza a scuola dei docenti, ci sono dei precisi interventi della Corte di Cassazione: (Corte di Cassazione, Sez. V del 20.11.1996) – ”per i docenti il sistema di rilevazione e di controllo della presenza in servizio è attestato unicamente dalla firma sul registro di classe”; (Corte di Cassazione, Sez. V del 13.11.1996) – “costituendo peraltro dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes quale attestazione di verità dell’attività svolta in classe dall’insegnante”.
C’è anche la sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione che è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, specifica la sentenza, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale.
Il controllo dell’orario di servizio dei docenti quindi non può essere imposto dal Dirigente scolastico, perchè non esiste alcuna norma legislativa e nemmeno contrattuale che lo prevede.
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