Alcuni Dirigenti scolastici obbligano i docenti, prima della loro entrata in classe, a firmare il registro delle presenze posto in sala insegnanti. Si tratta di una richiesta organizzativa che non può avere carattere di obbligatorietà.
È interessante sapere che la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
C’è da sottolineare, per esempio, che il TAR Lazio, sezione III, 2 febbraio 1995 n. 250, che ha definito illegittimo il provvedimento rettorale che ha imposto gli orologi marcatempo al personale docente universitario presso i policlinici, senza che tale modalità di controllo delle presenze fosse prevista dalla convenzione tipo, e quindi in assenza di fondamento normativo specifico.
C’è anche la sentenza n. 11025/2006 della Corte di Cassazione che è entrata nel merito del controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti pubblici. Per i dipendenti pubblici, specifica la sentenza, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legislativo o di tipo contrattuale.
Per i docenti l’unico sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico. Bisogna ricordare che per norma contrattuale, art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Il docente non ha l’obbligo di firmare altri registri di presenza o di utilizzare il badge per il controllo della presenza in servizio.
In buona sostanza firmare il libro delle firme in sala professori, molto in uso nelle scuole, non è un atto obbligatorio per i docenti, che invece potrebbero entrare direttamente nelle classi e firmare immediatamente il registro di classe cartaceo o digitale.
Illegittimo è anche l’obbligo del badge per i docenti, sempre che non ci siano precisi accordi sindacali in contrattazione di istituto, che regolamentano il controllo delle firme di entrata dei docenti.
Un docente che abitualmente non firmava il registro delle presenze posto in sala professori è stato redarguito dalla Dirigente scolastica perché tale firma è considerata obbligatoria per tutti i docenti. Il richiamo fatto dalla Ds al docente è ingiusto, perché non esiste nessun obbligo per i docenti di rilevazione e controllo della presenza, soprattutto considerato il fatto che la modalità di firmare un registro delle presenze non è stato contrattualizzato tra la Ds e le RSU.
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