Il Ministero ha comunicato che “su impulso del Ministro questa mattina il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sulla base degli elementi acquisiti dalla Procura, ha firmato un provvedimento di sospensione dal servizio per la dirigente coinvolta nelle indagini”.
Va detto che la misura decisa dall’USR Sicilia risulta essere di fatto un atto dovuto.
Il provvedimento in questione non è – per il momento – una misura di carattere disciplinare in quanto la procedura disciplinare sta iniziando solo in queste ore.
E’ pressoché certo che si tratti invece di una sospensione cautelare adottata ai sensi dell’articolo 18 del contratto nazionale dei dirigenti scolastici secondo cui “il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà”.
Peraltro la regola vale per tutti i dipendenti pubblici in stato di arresto o anche detenuti per un reato o perché in attesa di giudizio: in questi casi l’Amministrazione ha l’obbligo di disporre la sospensione cautelare anche perché, evidentemente, il dipendente non ha comunque la possibilità di recarsi nella propria sede di lavoro.
Esiste anche un’altra forma di sospensione cautelare, quella che l’Amministrazione può disporre in caso di procedimento disciplinare in corso (ma questo tipo di provvedimento è facoltativo e non obbligatorio).
In ogni caso durante la sospensione cautelare lo stipendio viene sospeso ma è previsto il cosiddetto “assegno alimentare” e cioè un assegno pari alla metà dello stipendio tabellare.