Ci viene segnalata una curiosa circolare di un dirigente scolastico che vieta espressamente le assenze per visita specialistica. Ci viene chiesto se un Preside possa vietare con una sua disposizione, le norme contrattuali decise a livello nazionale.
In un Istituto Comprensivo della Calabria un dirigente scolastico, forse stanco delle troppe assenze dei docenti, emana una circolare che si potrebbe definire “autoritaria” e anche molto discutibile.
Nella circolare il ds scrive: “A far data dal 14/3/2022 non saranno più autorizzate richieste di assenza per visita specialistica in orario scolastico; ne consegue che i docenti interessati sono invitati a spostare l’orario della visita fuori dall’orario di servizio al fine di evitare disagi nella gestione del servizio”.
Inutile dire che la circolare è del tutto illegittima. Non è certamente il dirigente scolastico a decidere gli orari in cui un docente dovrà svolgere una visita specialistica, non è certamente nella disponibilità del ds autorizzare una giornata di malattia o una giornata di permesso retribuito.
Il docente che deve assentarsi per una visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, ai sensi dell’art.17 comma 16 sempre del CCNL scuola 2006/2009, può chiedere una giornata di malattia in cui si specifica la non presenza a casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale.
È utile ricordare che l’articolo 55-septies, comma 5 -ter, del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 , specifica che nel caso in cui l’assenza del docente per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
È bene specificare che se l’assenza del docente per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia, questa è soggetta alla trattenuta stipendiale ai sensi del comma 1 dell’art. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in L. 133/08, per cui il docente ha diritto soltanto alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale soggetto a decurtazione di ogni indennità o emolumento, di carattere fisso e continuati. Si tratta di una trattenuta che oscilla tra i 5 e i 9 euro circa, a seconda della classe stipendiale.
Per evitare trattenute stipendiali dovute alla richiesta del giorno di malattia per svolgere visita specialistica, è possibile chiedere una giornata di permesso retribuito (per i docenti a tempo indeterminato), ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL scuola, oppure è possibile chiedere anche un permesso breve (anche per i docenti a tempo determinato) ai sensi dell’art. 16 del medesimo contratto.
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