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Preside sospesa torna a scuola e si barrica in ufficio, arrivano i Carabinieri: seconda sospensione in meno di due anni

Una dirigente scolastica non ha accettato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti e ha deciso di fare come se nulla fosse: questo quanto accaduto in un liceo di un quartiere di Roma, dove una preside, che era stata sospesa, è tornata a scuola e si è addirittura barricata in ufficio.

Come riporta Fanpage.it, tutto è avvenuto stamattina, 30 gennaio. Non appena entrata nel plesso, è scattato l’allarme: i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio, vedendola, hanno immediatamente fatto scattare la segnalazione e poco dopo, sul posto, sono arrivati i carabinieri.

I motivi della sospensione della preside

“È entrata nell’istituto sfidando il divieto, poi ci hanno detto che si è chiusa in ufficio e che non vuole uscire”, hanno detto alcuni genitori. Secondo quanto appreso non si tratterebbe di una situazione di pericolo: visto il provvedimento nei suoi confronti, però, non può presentarsi sul luogo di lavoro. Per questo si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

“Era una buona scuola, poi è arrivata lei e l’ha distrutta”, hanno detto altri. A richiedere la sospensione della preside, proprio i genitori insieme ad altri dipendenti dell’edificio. “Dopo le vacanze di Natale aveva ammucchiato l’immondizia davanti alle uscite di sicurezza e alla scala antincendio, lasciando cortile e giardino in condizioni di degrado e di mancata sicurezza – hanno aggiunto – Più volte si sono verificati episodi spiacevoli anche con personale Ata e personale della mensa”. Una volta, inoltre, discusse animatamente con uno dei genitori appena fuori dal cortile.

Non sarebbe la prima volta

Quella indirizzata alla preside sarebbe la seconda sospensione in meno di due anni. “Non è la prima volta che la preside torna nell’istituto nonostante il divieto di presentarsi a scuola, già la scorsa settimana era tornata, senza dare importanza al provvedimento nei suoi confronti. La scena è stata sempre la stessa. In realtà anche un anno e mezzo fa fu sospesa: in quel periodo, però, ha continuato ad andare a scuola come se nulla fosse. Stavolta si deve essere impuntato qualcuno”.

In quali casi il docente rischia la sospensione dall’insegnamento?

In quali casi il docente rischia la misura della sospensione dall’insegnamento? Innanzitutto precisiamo che per quanto riguarda la responsabilità disciplinare degli insegnanti bisogna fare riferimento principalmente al Testo Unico sull’Istruzione (D. Lgs 297/1994) che indica le eventuali sanzioni disciplinari carico dei docenti; nonché al contratto, rispetto al quale, attendiamo novità imminenti, in vista della firma definitiva del Ccnl che allo stato attuale ha riguardato solo la parte economica del contratto ma ha lasciato fuori quella normativa.

Vediamo in quali casi il personale docente può essere sospeso dall’insegnamento o dall’ufficio, secondo quanto dispone il T.U. (all’articolo 492 e successivi):

Sospensione fino a un mese (articolo 494)

La sospensione fino a un mese è prevista a seguito di:

  • atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbero caratterizzare la funzione; nonché per gravi negligenze in servizio;
  • violazione del segreto d’ufficio;
  • omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Sospensione tra 1 e 6 mesi (articolo 495)

La sospensione che va da 1 un mese a 6 mesi è prevista a seguito di:

  • atti come quelli indicati all’articolo 494 ma di particolare gravità;
  • perseguimento di interessi personali;
  • violazione del proprio dovere al punto che si viene pregiudicato lo svolgimento regolare delle lezioni;
  • abuso di autorità.

Solo il dirigente scolastico può commettere abuso di autorità? No anche il docente talvolta. Un paio di mesi fa, ad esempio, abbiamo commentato il caso di una docente accusata di abuso di mezzi di correzione per avere fatto indossare a un alunno un paio di orecchie d’asino, disegnate da una compagna di classe, per essersi comportato male o per non avere raggiunto la sufficienza in qualche prova svolta.

Sospensione per 6 mesi (articolo 496)

La sospensione di 6 mesi e il successivo impiego in compiti diversi da quelli di insegnamento, una volta conclusi i 6 mesi, è prevista a seguito di una accertata incompatibilità del docente rispetto alle sue mansioni educative per atti non conformi ai propri doveri. Per giungere a un tale provvedimento l’insegnante deve avere compiuto atti di estrema gravità che integrano vere e proprie fattispecie di reato (punibili con pena detentiva non inferiore a 3 anni) per il quale eventualmente sia stata emessa sentenza di condanna confermata in grado di appello.

Redazione

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