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Presidente e commissari d’esame all’estero

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Con la nota n. 267/P del 17 marzo 2005, emanata dal Ministero degli Affari Esteri, sono state trasmesse le disposizioni annuali per le nomine a presidente o commissario d’esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all’estero per l’anno scolastico 2004/2005
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Esami conclusivi dei corsi di studio secondari di secondo grado

Le sedi
– Scuole statali
: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi.

– Scuole non statali
: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Paradiso, New York, Olivos (Buenos Aires), San Paolo, San Gallo, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires) osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

Occorre ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici. Tenuto, infine, conto delle innovazioni introdotte dal comma 7 dell’art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si provvede a nominare esclusivamente un presidente esterno nelle scuole statali italiane all’estero, nonché in quelle con regime paritario.
Per le residue scuole legalmente riconosciute si continuano tuttavia a costituire commissioni paritetiche, di cui faccia parte un eguale numero di commissari interni ed esterni. Considerato che esse tuttavia sono in numero del tutto esiguo, per la nomina dei commissari non occorre attingere a personale docente in servizio nelle scuole in Italia. Inoltre, tenuto conto del congruo numero di dirigenti scolastici ormai in servizio all’estero, a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 non si ritiene necessario, per le nomine a presidente di commissione, selezionare da parte del Ministero degli Affari Esteri personale dirigente in servizio nelle scuole in Italia.
Il personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente è il seguente:

• Dirigenti scolastici in servizio all’estero
Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all’estero ai sensi dell’art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, ovvero dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.


• Dirigenti scolastici in servizio in Italia

In ragione di quanto indicato in premessa, da parte del Ministero degli Affari Esteri non si provvede più a selezionare dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane. Tuttavia, in caso di necessità eventuali nominativi saranno individuati all’interno di apposito elenco predisposto dal Miur, e comunicato al Ministero degli Affari Esteri entro il 27 aprile 2005. Laddove in tale elenco si trovassero inclusi nominativi di dirigenti scolastici nominati in operazioni di esame all’estero negli ultimi due anni (2002/2003; 2003/2004), questi stessi nominativi non potranno essere oggetto di designazione da parte del Mae.

Il personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di commissario esterno (legge esclusivamente per le scuole non statali legalmente riconosciute):

• Docenti in servizio all’estero
Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, purché non impegnati quali commissari interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della competente Autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente.

Gli esami di licenza media

Le sedi
– Scuole statali
: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi.

– Scuole non statali
: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Plata, Losanna, Lima, Lugano-Paradiso, Montevideo, Mosca, New York, Olivos (Buenos Aires), Quito, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.
Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

Il personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente:

• Dirigenti scolastici in servizio all’estero
Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D.L.vo n. 297/1994, ovvero dirigente scolastico assegnato agli Uffici scolastici consolari.

• Dirigenti scolastici in servizio in Italia
In ragione di quanto indicato in premessa, da parte del Ministero degli Affari Esteri non si provvede più a selezionare dirigenti scolastici in servizio nelle scuole italiane. Tuttavia, in caso di necessità eventuali nominativi saranno individuati all’interno di apposito elenco predisposto dal Miur, e comunicato al Ministero degli Affari Esteri entro il 27 aprile 2005. Laddove in tale elenco si trovassero inclusi nominativi di dirigenti scolastici nominati in operazioni di esame all’estero negli ultimi due anni (2002/2003; 2003/2004), questi stessi nominativi non potranno essere oggetto di designazione da parte del Mae.

• Docenti in servizio all’estero
Il personale di ruolo della scuola in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/1994, e secondo l’ordine indicato dal D.P.R. n. 362/1966, art. 7. I docenti delle scuole secondarie all’estero, medie e superiori, in servizio all’estero ai sensi dell’art. 639 del D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a presentare domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori, previo nulla osta della competente Autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente.
La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato (All. A) presente nella nota n. 267 scaricabile da "Ulteriori approfondimenti".
Essa deve essere trasmessa a questo Ministero, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare entro e non oltre l’8 aprile 2005, anticipata via fax al numero 06/36912799. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza diplomatica o consolare.
La domanda del personale in servizio in Italia va, invece, inoltrata al Dirigente Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con modalità che saranno definite dal Miur. Il Ministero dell’Istruzione cortesemente provvede a far pervenire tali domande al Ministero degli Affari Esteri entro il 27 aprile 2005.