Presidente e segretario del Consiglio di classe sono due figure distinte

L’anno scolastico 2015-2016 è ormai iniziato in tutta Italia. In ottobre sono previsti i primi consigli di classe. E’ bene avere chiare le competenze di chi presiede e di chi verbalizza.

In qualche scuola capita che il dirigente scolastico assegni  contemporaneamente  allo stesso docente,  membro di un dato Consiglio di classe, sia la funzione di coordinatore che quella di segretario verbalizzante.
Questo modo di procedere è regolare? Possiamo affermare che è regolare fin quando questo docente con doppia funzione, non presieda lo stesso Consiglio in cui funge da segretario. Infatti è utile sapere che le figure di presidente e segretario verbalizzante di uno stesso Consiglio di classe, sono due figure distinte. Il presidente del Consiglio di classe è il dirigente scolastico, che potrebbe, se lo ritiene opportuno, delegare questa funzione ad un docente dello stesso Consiglio.  In moltissime scuole, a inizio anno scolastico, il Dirigente scolastico nomina, per ogni Consiglio di classe, un docente  coordinatore che, in assenza del Ds, presiede il Consiglio di classe. Si tratta di una delega delle competenze proprie del DS, conferite dallo stesso capo d’Istituto a un docente di sua fiducia che sia appartenente allo stesso Consiglio di classe. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico.
Il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il Presidente dello stesso Consiglio, non è obbligatoria, ma è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente. Invece è obbligatorio, da parte di uno dei docenti del consiglio di classe, ricoprire occasionalmente, in assenza del Ds, la funzione di Presidente. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un Consiglio di classe,  sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del Consiglio lo presiederà.
Invece la figura del segretario verbalizzante del Consiglio di classe  è prevista dalla legge 297 del 1994. Infatti l’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del Consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.
Nell’organizzazione del lavoro di molte scuole, i consigli di classe prevedono già in partenza la figura del coordinatore di classe e la figura del segretario verbalizzante. In particolare la figura del coordinatore, che non è ancora istituzionalizzata come obbligatoria dalla legislazione scolastica, deve essere inserita nel POF della scuola e regolarizzata nei suoi compiti e nella sua retribuzione nel contratto d’Istituto.

Lucio Ficara

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