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Presidenza commissione esami di stato. Le info utili

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Quali sono le cose principali che deve fare un Presidente di commissione degli esami di Stato del II ciclo alla riunione preliminare del 20 giugno 2016?

 

Ecco una preziosa guida

 

  1. Come prima cosa il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni. In buona sostanza si tratta della nomina di vicepresidente, che in caso di assenza del Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni. Il sostituto è unico per le due classi-commissione, tranne casi di necessità che il Presidente dovrà motivare. Il nominare un vice presidente non è un obbligo normativo, ma è importantissimo farlo.

  2. Il Presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna classe-commissione, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due classi-commissione verrà riportato nella verbalizzazione di entrambe le classi-commissione abbinate.

  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale provvederà alla necessaria sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con uno o più candidati interni nel caso in cui il competente consiglio di classe abbia disposto la nomina motivandola in modo puntuale e dichiarando che si tratta di nomina assolutamente necessaria e pertanto rientrante nella previsione di cui alla circolare n. 2 del 23 febbraio 2016, punto 1.d., criterio generale h. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

  5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione per merito di cui al precedente articolo 2, comma 10, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui al precedente articolo 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito; f) per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito; g) documento finale del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c) e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d); h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 22, in particolare individuando gli alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90; i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (OSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate; j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

  6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’articolo 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.

  7. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

  8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’articolo 14, comma 4 della presente ordinanza.

  9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

  10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dal successivo articolo 21. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

  11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui al precedente articolo 8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode, di cui al successivo articolo 26. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.