L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con la nota pubblicata sul proprio sito, prova a fare chiarezza sull’attribuzione di compensi aggiuntivi ai dirigenti scolastici che svolgono altri incarichi.
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Il trattamento economico, secondo quanto disposto dal D. Lgs.165/2001, remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico a essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Così come segnala Il Sole 24 Ore, il principio dell’onnicomprensività va coniugato con quanto disposto dal contratto collettivo in vigore per i Dirigenti scolastici che dispone che i Miur e le direzioni regionali possono formalmente conferire determinati incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare.
Tra questi, per esempio, la presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria. In questi casi i compensi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente Scolastico.
Ci sono poi attività non soggette a regime autorizzatorio (svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.lgs n. 165/2001).
In questi casi i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente.
Gli incarichi non soggetti ad autorizzazione sono i seguenti: collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all’80 %. Il residuo 20% confluisce nei Fondi Regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
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