In questi giorni e in molte province di Italia, i docenti della scuola secondaria di II grado individuati come perdenti posto, vengono chiamati dalle loro segreterie scolastiche a presentare domanda cartacea di mobilità entro il termine massimo di 24 ore. Si tratta di una richiesta non legittima e, se pensiamo al fatto che in questi giorni alcuni di questi docenti è impegnato negli esami di Stato, la richiesta prende i connotati di una “pressione indebita”.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ PER I DOCENTI PERDENTI POSTO
Ai sensi dell’art.21 comma 10 del CCNI mobilità dell’11 aprile 2017, valido anche per l’anno scolastico 2018/2019 in virtù dell’accordo tra Miur e sindacati del 21 dicembre 2017, il docente a cui è stato notificato il soprannumero a tempo 5 giorni per presentare domanda di mobilità in modello cartaceo.
In buona sostanza nel succitato comma 10 è scritto: “I dirigenti scolastici affiggono all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’D.M. sulla mobilità”.
Per quanto suddetto diventa una pressione indebita, da parte del DS o dell’Ufficio scolastico provinciale, obbligare il docente alla presentazione della domanda di mobilità entro le 24 ore successive l’atto di notifica.
Il perdente posto ha il diritto a fare una domanda ragionata e ponderata, anche perché le opzioni sono varie e l’errore è sempre in agguato.
IL CASO DELL’AMBITO TERRTORIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Nella provincia di Cosenza è stata diramata alle scuole, da parte dell’ufficio scolastico provinciale, un avviso in cui, sulla base di un organico provvisorio e suscettibile di cambiamenti, sono individuati soprannumerari alcuni docenti. Tali docenti sono stati invitati, anche durante la seconda prova di esami di Stato, a presentare entro 24 ore la domanda di mobilità in qualità di perdenti posto.
La richiesta non ha mancato di creare sconcerto e sconforto, perché trovarsi a dovere compilare una domanda di mobilità, produrre una serie di allegati, dichiarazioni personali e scegliere le preferenze da indicare in domanda, è veramente difficile.
QUALI SCELTE PUO’ FARE IL DOCENTE PERDENTE POSTO?
Il docente perdente posto che ci tiene a conservare la possibilità di rientrare al più presto nella scuola in cui ha perso il posto, deve presentare domanda di mobilità condizionata. Per cui se il perdente posto intenda partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda cartaceo.
Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Il docente perdente posto può decidere anche di non presentare alcuna domanda di mobilità, in tal caso se si ridetermina il posto nella sua scuola di titolarità, resterà nel suo stesso posto, altrimenti verrà trasferito d’ufficio in una scuola dello stesso ambito territoriale di titolarità e poi, se non ci fosse la disponibilità in tale ambito, in quelli viciniori.
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