In essa vengono indicate le prestazioni indispensabili e fissati i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. In particolare l’art 3 disciplina il personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali nel modo seguente:
1- In relazione ai servizi concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art.2, comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio.