Precisamente:
a) Nel primo caso si prevede un prestito per tutti gli studenti meritevoli, senza che sia specificato quali requisiti di merito debbano soddisfare e a quali corsi essi debbano essere iscritti. Tale tipologia di prestito si presenta molto critica dato che appare precostituire uno strumento finanziario sostitutivo della borse di studio per studenti che, pur avendone diritto, non possono accedervi per carenza delle risorse. Si verrebbe così a creare uno strumento che porta lo studente all’indebitamento, in luogo della borsa di studio alla quale ha diritto.
b) Nel secondo caso si prevede un prestito integrativo della borsa di studio per gli iscritti a specifici corsi (magistrale, magistrale a ciclo unico a partire dal quarto anno, dottorato), a condizioni agevolate, di ammontare massimo pari all’importo della borsa; tale disposizione non solo appare un strumento di flessibilità ma deve anche essere considerata come una opportunità offerta allo studente per consentire una maggiore mobilità “in itinere” e realizzare scelte vocazionali del proprio percorso di formazione superiore.
c) Nel terzo caso si prevede un prestito cui possono accedere gli studenti post-laurea iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione “con le modalità di cui alle disposizioni del presente articolo”, peraltro non precisate. Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che, in questo caso, il prestito d’onore possa costituire un strumento finanziario utile per studenti iscritti ai corsi post-laurea, attualmente esclusi da qualsiasi tipo di sostegno. Si tratterebbe, se effettivamente realizzato, di un primo importante intervento per l’incentivazione dei corsi destinati all’apprendimento permanente, o apprendimento lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning) che l’Unione Europea considera strategico, ma che in Italia stenta a decollare anche per l’assenza di adeguate misure incentivanti.