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Prestiti ex ENAM, dirigenti e docenti scuola dell’infanzia e primaria

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Solo per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria in attività di servizio, iscritti all’ENAM, è consentito poter usufruire di un prestito agevolato fino al doppio della mensilità netta percepita. Il prestito è concesso al personale in servizio da almeno 5 anni continuativi di contribuzione, per soddisfare esigenze familiari.

Chi può accedere al prestito

Possono accedere al prestito dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione:

  • gli insegnanti e i dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso scuole primaria e dell’infanzia statali;
  • gli insegnanti a tempo determinatodelle scuole dell’infanzia e primarie statali;
  • gli insegnanti IRC;
  • gli insegnanti delle scuole primarie parificate;
  • i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia gestiste dai Comuni o da Enti morali.

Per gli iscritti con contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del prestito non può eccedere quella del contratto di lavoro, fermo restando il limite massimo delle 24 rate mensili di restituzione.

Caratteristiche e tempistiche

Non è consentito chiedere il prestito qualora si abbiano in corso altri piccoli prestiti concessi da altri enti o gestioni inps. La restituzione del prestito inizia a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione dello stesso prestito. Il prestito è estinguibile in 12 rate mensili consecutive se il prestito è pari allo stipendio netto di un mese; in 24 rate mensili consecutive se il prestito è pari allo stipendio netto di due mesi.

Chiarimenti INPS

In caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito, l’efficacia dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l’Istituto ricalcola il piano di ammortamento, recuperando la quota eccedente sul TFR / TFS e applicando fino al momento della maturazione del diritto al pagamento dello stesso TFR / TFS interessi semplici, nella misura del tasso d’interesse applicato al prestito.

Interessi

Sull’importo della prestazione gravano:

  • un tasso d’interesse nominale annuo dell’1,50%;
  • un’aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%;
  • un premio Fondo Rischi applicato per fasce di età alla scadenza e di durata del prestito.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda, da presentare all’INPS, vanno allegati:

  • l’ultimo cedolino di stipendio;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente che attesti la conformità e l’originalità dei documenti inviati in allegato alla domanda (sarà possibile rendere tale dichiarazione direttamente tramite la procedura di domanda senza dover allegare ulteriore documentazione);
  • copia di un documento d’identità in corso di validità