Le nuove regole tecniche verticali in merito alla prevenzione incendi nelle scuole sono in vigore dal 25 agosto 2017, in alternativa alle specifiche disposizioni di cui al dm 26 agosto 1992.
Il decreto Milleproroghe 2017 fissa al 31 dicembre 2017 la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio. La nuova regola tecnica si può applicare alle scuole di ogni tipologia, ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione, con più di 100 persone presenti (di cui all’allegato I del dpr 1° agosto 2011, n. 151).
Sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli asili nido. Nel caso in cui gli occupanti siano meno di 100, è comunque possibile far riferimento alla nuova norma. Con l’entrata in vigore della nuova norma il progettista ha la possibilità di scegliere tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia prescrittiva.
Il vantaggio consiste nella possibilità di scegliere una strategia di prevenzione e protezione antincendio “su misura”; partendo dalla specifica realtà in cui si trova ad operare il progettista può scegliere, a parità di sicurezza, la soluzione più conveniente anche dal punto di vista strettamente economico. Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla prevenzione incendi negli edifici scolastici si sottolinea come le attività scolastiche rientrino nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.
Inoltre è utile ricordare che per gli adempimenti della prevenzione degli incendi nell’edificio scolastico “operano due diversi soggetti giuridici:
- Ente Proprietario dell’edificio: responsabile delle strutture e degli impianti;
- Amministrazione scolastica: responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività.