La previdenza complementare, lo dice la parola stessa, è una forma di previdenza aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.
L’obiettivo è quello di dare l’opportunità al futuro pensionato, grazie all’accantonamento di somme di denaro durante l’attività lavorativa, di godere di una pensione integrativa che andrà a sommarsi alla pensione derivante dalla contribuzione obbligatoria.
Per i lavoratori della scuola c’è il Fondo Espero.
L’adesione alla previdenza complementare è consentita ai lavoratori del settore pubblico in regime di TFR, ovvero, tutti quelli assunti a tempo indeterminato o determinato a partire dal 1° Gennaio 2001.
L’adesione è consentita anche al personale in regime di TFS, che abbia optato per il passaggio al regime di TFR.
Possono aderire anche i lavoratori a tempo determinato, secondo regole stabilite dal singolo Fondo (nel caso del Fondo Scuola Espero possono aderire, in particolare, anche lavoratori della scuola con un contratto a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi).
L’adesione alla previdenza complementare è una forma di risparmio che offre, tra i vari vantaggi, agevolazioni fiscali che non si applicano ad altre forme di risparmio. In particolare:
Alcuni fondi previdenziali, come il Fondo Espero, permettono anche di aprire una posizione previdenziale per i familiari a carico, senza limiti di età, usufruendo delle stesse agevolazioni fiscali.
Il lavoratore deve entrare nell’area riservata del portale NoiPA e seguire il percorso Servizi > Previdenza > Gestione previdenza complementare.
Dopo aver preso visione delle regole di adesione, può compilare il modulo online, che viene trasmesso automaticamente al fondo, per l’autorizzazione dell’adesione.
Si ricorda che per i neoassunti è prevista l’adesione automatica, mediante silenzio-assenso.
Il lavoratore, al momento dell’assunzione, deve ricevere una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei nove mesi successivi, il lavoratore può decidere di iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso).
Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso.
Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.
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