La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto importanti novità per quanto concerne la previdenza complementare, quindi riguardanti anche il Fondo Espero.
Innanzitutto, viene aumentato il limite annuo di deducibilità fiscale, che passa ad euro 5.164,57.
Inoltre, è prevista una tassazione agevolata delle prestazioni finali (tassazione a titolo di imposta che varierà dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare).
I benefici fiscali in questione sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i dipendenti delle amministrazioni che, alla data della entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari.
Per i montanti accumulati fino a tale data, continuano invece ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Sull’argomento segnaliamo anche un interessante prospetto elaborato dalla Flc Cgil, che riportiamo di seguito:
Principali novità
Prestazioni pensionistiche | Fino al 31/12/2017 | Dal 1/1/2018 |
In forma di rendita | Tassazione progressiva al netto dei rendimenti, già tassati, e eventuali contributi non dedotti | Aliquota dal 15% fino al 9% |
In forma di capitale | Tassazione separata | Aliquota dal 15% fino al 9% |
Anticipazioni | Fino al 31/12/2017 | Dal 1/1/2018 |
Spese sanitarie | Tassazione separata | Aliquota dal 15% fino al 9% |
Acquisto/Ristrutturazione prima casa | Tassazione separata | Aliquota del 23% |
Spese formazione istruzione | Tassazione separata | Aliquota del 23% |
Per gli assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2019, viene introdotta la possibilità che le parti istitutive dei fondi pensione regolamentino le modalità di adesione anche attraverso forme di silenzio-assenso garantendo una piena diffusione delle informazioni e la libera espressione di volontà dei lavoratori (comma 157).
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
La Flc Cgil spiega anche che l’accesso alla RITA riguarda i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare.
La RITA consente di utilizzare il capitale accumulato nel fondo sotto forma di rendita fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Possono accedere alla RITA:
- i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che possono vantare 20 anni di contribuzione;
- i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi e risultano inoccupati da più di 24 mesi.
Alla RITA viene applicata la tassazione con aliquota base del 15% (esistendo i fondi da meno di 15 anni nessun aderente potrà usufruire della riduzione dello 0,3% annuo previsto dalla norma) oppure, a scelta del lavoratore, viene applicata la tassazione ordinaria.