Molte docenti di scuola primaria pongono questa domanda: “il trasferimento da posto comune a lingua o viceversa da lingua a posto comune all’interno della stesso circolo di titolarità, ai fini della graduatoria interna per l’individuazione dei docenti perdenti posto, fa perdere la continuità e per il primo anno fa andare in coda alla suddetta graduatoria?”.
Per rispondere a questa domanda, si deve premettere che per passare da posto comune a posto di lingua, anche all’interno della stessa scuola in cui si è già titolari, bisogna produrre domanda di mobilità. In tale domanda al punto 38 del modulo, in cui è riportata la dicitura “Il docente, ai fini del trasferimento sui posti dell’organico di circolo, richiede”: bisogna barrare la casella in cui è scritto: “Solo posto di lingua”. In questo modo si intende partecipare al movimento solo per i posti di lingua. Ai fini del predetto trasferimento si deve dichiarare di essere in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese. Infine se si vuole passare al posto di lingua all’interno dello stesso circolo in cui si è già titolari su posto comune, allora bisogna mettere come prima e unica preferenza il circolo in cui si è titolari. In caso di soddisfazione della domanda di mobilità da posto comune a lingua nello stesso circolo, il docente mantiene la continuità del servizio e viene graduato con il suo punteggio nelle graduatorie interne per i perdenti posto. Infatti nella nota 5 della tabella dei trasferimenti a domanda e d’ufficio dei docenti, è riportato che per quanto riguarda la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Non interrompendosi la continuità del servizio, il docente che passa da comune a lingua, resta inserito a pettine nella graduatoria interna d’Istituto per i docenti da individuare come soprannumerari.
Inoltre la nota 5 ter del CCNI sulla mobilità, ricorda che ai fini della maturazione una tantum del punteggio aggiuntivo di 10 punti è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008, senza avere mai presentato domanda di mobilità o nel caso la si fosse presentata, averla ritirata nei termini prescritti nelle ordinanze ministeriali. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità. Quindi è assolutamente chiaro che trasferirsi da posto comune a posto di lingua e viceversa dello stesso circolo, non fa perdere la continuità del servizio.
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