Si tratta delle novità introdotte in tema di tentativo di conciliazione che, dal 24 novembre scorso, è tornato ad essere facoltativo e presenta anche delle innovazioni per il ruolo delle Direzioni provinciali del Lavoro e relativamente alla procedura per attivare il tentativo.
Prime indicazioni sulle conciliazioni presso le Dpl
La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o tramite Pec alla competente Dpl. In copia deve essere inviata, con le stesse modalità, alla controparte. È escluso l’invio a mezzo fax.
La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
A seguito della richiesta di conciliazione, la procedura che si attiva è fortemente cadenzata. Entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale deposito della memoria di controparte con le rispettive deduzioni; entro 10 giorni dal deposito di quest’ultima la Dpl procede a convocare le parti; entro 30 giorni dalla convocazione deve svolgersi il tentativo di conciliazione.
Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce anche parzialmente, sarà redatto il verbale. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l’accordo, la Dpl formulerà una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da entrambe le parti. Nel successivo giudizio il giudice terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza un’adeguata motivazione.
In merito alle istanze già presentate e giacenti presso le Dpl prima del 24 novembre scorso, il Ministero del lavoro ritiene che debbano applicarsi le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro.
In merito ai tentativi di conciliazione del settore pubblico, data l’abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.Lvo n. 165/2010, potranno altresì verificarsi altre casistiche che richiederanno interventi specifici, come nel caso di collegi già operanti alla data del 24 novembre oppure richieste di costituzione di collegi arbitrali. In tali casi, fino all’8 gennaio 2011, si dovrà necessariamente attivare la nuova procedura.