La C.M. n. 44 del 26 febbraio 2001 chiarisce alcuni dubbi, ma lascia irrisolti la gran parte dei nodi sui quali anche i sindacati e le organizzazioni dei docenti precari avevano chiesto che si intervenisse al più presto.
Il provvedimento delinea la sequenza delle operazioni di competenza dei Provveditorati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (20 febbraio 2001).
1) Riconferma sino al termine delle attività didattiche, sullo stesso posto o cattedra occupata, di tutti i docenti confermati o assunti all’inizio dell’anno scolastico e ancora in servizio alla data del 20 febbraio.
2) Individuazione, nell’ambito delle graduatorie permanenti, degli aventi titolo alla supplenza annuale o al mantenimento della supplenza fino al termine delle attività didattiche, in base alla posizione occupata in graduatoria. In caso di supplenti in servizio per un numero di ore inferiore a cattedra, il loro contratto prevederà un numero di ore equivalenti a quelle spettanti in base alla graduatoria, con obbligo di completamento dell’orario attualmente prestato. La conferma avrà effetti anche sul "personale docente nominato all’inizio dell’anno scolastico nella provincia da cui si è trasferito ed ivi in servizio alla data del decreto legge". In tal caso, la conferma sarà disposta dal Provveditore della provincia di provenienza che ne darà tempestiva informazione al Provveditore della provincia in cui il docente è iscritto.
3) Individuazione dei docenti che non risultano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, ma sono inseriti nelle graduatorie permanenti in posizione utile per il conferimento delle supplenze. L’assunzione con contratto fino al termine delle lezioni (10 giugno 2001), ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto, sarà fatta dai Provveditori sulla base di un piano di utilizzazione per supplenze brevi, relativo ad una o più reti di scuole o, in ultima analisi, in ambito provinciale. La retribuzione sino al termine delle lezioni sarà di competenza del dirigente dell’istituzione scolastica dove il docente verrà destinato per la prima utilizzazione.
4) Immissione in ruolo degli aventi diritto dalle graduatorie permanenti e da quelle dei concorsi per titoli ed esami approvate entro il 30 giugno 2001 (ma già nel decreto è prevista la possibilità di ulteriori proroghe), con decorrenza giuridica 1° settembre 2000.
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