Quest’anno il 1° settembre cade di sabato, per cui molti dirigenti scolastici hanno preferito convocare il primo Collegio docenti 2018/2019 per lunedì 3 settembre. C’è però chi ha fissato questa prima riunione, nonostante sia sabato, il 1° settembre 2018.
I tempi e le modalità di convocazione dei Collegi docenti sono regolati dal regolamento interno della scuola che viene deliberato in seno al Consiglio di Istituto.
A tal proposito è utile sapere che ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta, con un atto di delibera, il regolamento interno del circolo o dell’istituto in cui è possibile definire le modalità e i tempi di convocazione degli organi collegiali.
Se nel regolamento di Istituto non ci dovesse essere una delibera che riguardi la convocazione degli organi collegiali, la norma di riferimento che stabilisce questo tipo di convocazioni è il comma 1 dell’art. 40 del d.lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.
Quindi in mancanza di regolamenti interni resta valida la nota ministeriale n.105 del 16 aprile 1975, in cui è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.
Tra i punti principale del primo Collegio docenti c’è la discussione del piano annuale delle attività presentato dal Dirigente Scolastico. Si ricorda che il Collegio ha ancora il potere deliberante, ai sensi dell’art.7 comma 2 punto a) del Testo unico, in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. A tal proposito si ricorda che il 4 marzo 2013, su precisa richiesta dell’USR per il Veneto, l’Avvocatura di Stato di Venezia ha espresso un “parere” in merito alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all’elaborazione e all’approvazione del Piano delle attività annuali. Nel merito, è stato ricordato che il Piano delle attività è predisposto dal DS sulla base di eventuali proposte degli Organi collegiali e quindi deliberato, senza ombra di dubbio dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.
Tra le prerogative in materia di funzionamento didattico c’è anche l’orario settimanale di servizio, che, è bene ricordarlo, è oggetto di discussione del primo Collegio docenti che ne stabilisce i criteri didattici e di ricaduta degli apprendimenti.
Altro punto è l’assegnazione dei docenti alle classi e il rispetto dei criteri indicati dal Collegio e deliberati dal Consiglio di Istituto.
Nel primo collegio docenti si potrebbe anche trattare l’aggiornamento del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, visto che nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, ai sensi del comma 124 dell’art.1 della legge 107/2015, è stabilito che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono quindi definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
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