Con il Dpcm del 12 ottobre 2015 (definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107) sono state stabilite le priorità per gli interventi esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili.
Esse rientrano nelle seguenti tipologie:
a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, o in coerenza con quanto disposto dai decreti 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito, rispettivamente, decreto interministeriale 14 settembre 2005 e decreto interministeriale 14 gennaio 2008);
b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalità di cui alla lettera a), si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili alla data del presente decreto, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell’adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell’esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.
{loadposition facebook}