Il trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’istruzione scolastica è stato oggetto di particolare attenzione anche nel 2015.
Nella Relazione annuale riferita allo scorso anno, l’Autorità Garante ha riepilogato i provvedimenti di interesse per le scuole.
Carta dello studente “IoStudio”
Con il provvedimento 28 maggio 2015 il Garante ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e delle ricerca (Miur) recante la Regolamentazione per la realizzazione e consegna della Carta dello studente denominata “IoStudio”.
Tale schema prevede che il Ministero, per il tramite delle segreterie scolastiche, attribuisca una Carta, nominativa e idonea ad attestare lo status di studente, a tutti i frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. La Carta, utile per il conferimento di agevolazioni e sconti per l’accesso a beni e servizi di natura culturale, per la mobilità nazionale ed internazionale, per l’acquisto di materiale scolastico, è prodotta da un fornitore designato quale responsabile del trattamento, non autorizzato alla conservazione dei dati degli studenti. Essa, inoltre, può essere utilizzata, su richiesta dello studente o di chi ne esercita la potestà genitoriale, altresì come “borsellino elettronico”. A tal fine, previa autenticazione sul Portale dello studente, l’interessato è reindirizzato sul portale del fornitore della Carta che, in tal caso in qualità di autonomo titolare del trattamento, effettua la raccolta dei dati necessari per l’espletamento del servizio richiesto.
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Anagrafe nazionale degli studenti
Il Miur ha presentato uno schema di decreto che, in attuazione dell’art. 10, comma 8, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede l’integrazione dell’Anagrafe nazionale degli studenti (Ans) con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia.
Lo schema di decreto dispone in particolare che le istituzioni scolastiche dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione trasmettano un set di 10 informazioni anagrafiche relative ai propri frequentanti all’Ans. Nel fornire parere favorevole, l’Autorità ha richiamato l’attenzione del Ministero e di tutte le amministrazioni interessate sulla circostanza che i dati personali non possono essere trattati per finalità di vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, non concernendo tale obbligo la scuola dell’infanzia.
Dati degli alunni disabili
Il Miur ha inoltre sottoposto al parere del Garante uno schema di regolamento in materia di Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Tale schema regolamentare attua l’art. 13, comma 2-ter, d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, il quale prevede che “al fine di consentire il costante miglioramento dell’integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l’assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell’Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell’art. 12 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni”.
Lo schema di regolamento definisce in particolare i criteri e le modalità di accesso ai dati di natura sensibile, le misure di sicurezza nonché, nell’ambito dell’Ans, la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati. Comportando la richiamata normativa il trattamento, con l’ausilio di strumenti elettronici, di dati idonei a rivelare lo stato di salute di un ingente numero di soggetti minori di età, l’Ufficio ha fornito ai competenti uffici del Miur diverse indicazioni volte, in particolare, alla più rigorosa applicazione del principio di indispensabilità nell’individuazione del tipo di dati trattati, alla definizione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché alle misure di sicurezza applicate per prevenire rischi di distruzione, perdita o accessi non consentiti ai predetti dati.
L’Autorità ha, quindi, condizionato il proprio parere favorevole richiedendo che nell’allegato tecnico allo schema di decreto sia individuato un termine certo e proporzionato per la conservazione dei file di log relativi alla registrazione degli accessi.
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