Alunni

Privacy a scuola, gli studenti possono registrare le lezioni?

Lo studente può registrare la lezione in classe per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.

A dirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, con una delle faq pubblicate sulla pagina informativa dedicata alla privacy a scuola.

Il Garante però chiarisce che per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

Oltre che nella faq, l’argomento è trattato anche nel vademecum La scuola prova di privacy.

Anche il questo caso l’Autorità precisa che l’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte. Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea.

No alle videoregistrazioni

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza. L’utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Alunni con DSA

Un altro chiarimento legato sempre all’utilizzo di apparecchi per registrare riguarda il caso specifico degli studenti con DSA.

Anche in questo caso la registrazione è lecita, anzi è un diritto. Infatti, la normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi possano utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possano utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Certificazione alfabetizzazione digitale ATA, che deve fare chi ha la Eipass 7 moduli user? Facciamo chiarezza

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell'articolo 59 c'è…

16/11/2024

Legge di Bilancio 2024, il bando del concorso dirigente tecnico ormai pubblicato nel 2025?

Fra le misure relative alla scuola previste dalla bozza della legge di bilancio va segnalata quella contenuta nel…

16/11/2024

Decreto concorso docenti, modifiche al regolamento: cosa cambierà? Ecco cosa studiare in vista del bando

Quando sarà il prossimo concorso docenti 2024, denominato da molti Concorso Pnrr 2? Come sappiamo il…

16/11/2024

Christian Raimo si difende, il suo legale spiega che le critiche non erano rivolte al Ministro ma al suo pensiero; il prof romano farà ricorso al Giudice del Lavoro

Prosegue, con qualche novità, la vicenda del professor Christian Raimo, l’insegnante romano sospeso per tre…

15/11/2024

Sostegno: classi di concorso fittizie che rendono più difficile il passaggio su materia

Salve, sono un docente di sostegno, di ruolo nella scuola secondaria e desidero far conoscere…

15/11/2024