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Privacy a scuola, no alla pubblicazione degli elenchi nominativi di composizione delle classi: provvedimento del Garante nella Relazione annuale

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Anche nel 2023 sono stati definiti reclami e segnalazioni aventi ad oggetto la pubblicazione, su siti web di istituti scolastici, di dati personali degli alunni nonché riguardanti la comunicazione a terzi dei predetti dati, in assenza di una base giuridica idonea e in violazione dei principi applicabili al trattamento dei dati.

Nella Relazione annuale del Garante Privacy, riferita al 2023, viene proposta una sintesi dei provvedimenti riguardanti l’ambito scolastico.

Tra questi segnaliamo in particolare il provvedimento 13 aprile 2023, n. 185.

Illecito diffondere gli elenchi degli alunni

Il Garante ha censurato il comportamento di una scuola che ha pubblicato, nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito web istituzionale, una nota del dirigente scolastico contenente gli elenchi nominativi degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria e l’indicazione della classe di assegnazione presso uno dei plessi dell’istituto.

Nel provvedimento, l’Autorità ha ricordato che uno specifico trattamento di dati personali può essere effettuato lecitamente da un ente pubblico solo se necessario per adempiere a un obbligo legale del titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, tale trattamento deve basarsi su una disposizione conforme all’art. 2-ter del Codice.

L’Autorità ha anche richiamato l’attenzione su una specifica FAQ, elaborata in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, che chiarisce che la pubblicazione degli elenchi nominativi relativi alla composizione delle classi sul sito web delle scuole non è consentita, se non nei casi previsti dall’art. 2-ter del Codice.

Il Garante ha concluso che la pubblicazione dei dati sul sito dell’istituto scolastico ha comportato una diffusione illecita di dati personali, violando gli artt. 5 e 6 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), nonché l’art. 2-ter del Codice.

Relazione 2023 del Garante