I dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità, con chiarezza e comunque con massima cura. A stabilirlo, nei giorni scorsi, è stato il Garante della privacy che ha dato il via libera allo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Secondo il regolamento i dati personali riguardanti gli studenti vanno trattati sono in presenza di precise e circostanziate motivazioni poiché contengono informazioni determinanti ai fini della tutela della riservatezza degli studenti.
Con questo atto vengono infatti individuate e rese note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa, quella politico-sindacale, l’origine razziale ed etnica trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, per quali specifiche finalità. qualora, ad esempio, si vogliano verificare le origini razziali ed etniche degli studenti ciò è giustificabile solo per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo religioso; i dati sulla salute solo per l’erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione ed il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
“Le scuole devono avere la massima cura dei dati sensibili dei ragazzi e trattarli solo per scopi specifici – ha commentato Giuseppe Fortunato, relatore del parere espresso dal Garante sul regolamento del Miur – e devono anche dare riscontro alle richieste di accesso ai dati personali da parte delle famiglie”.
Nelle scorse settimane il Garante aveva anche accolto il ricorso di due genitori che avevano chiesto di conoscere tutti i dati, propri e della figlia, contenuti nella documentazione in possesso dell’istituto scolastico: frequentato dalla ragazza imponendo all’amministrazione didattica di fornirli.
Nelle scorse settimane il Garante aveva anche accolto il ricorso di due genitori che avevano chiesto di conoscere tutti i dati, propri e della figlia, contenuti nella documentazione in possesso dell’istituto scolastico: frequentato dalla ragazza imponendo all’amministrazione didattica di fornirli.